lunedì 20 ottobre 2014

Le FAQ di SIAE sull'attività di Soundreef

A scopo informativo riportiamo le FAQ diffuse da SIAE in merito all'attività di SoundReef, diffuse in allegato ad una circolare del 3 ottobre 2012 rivolta ai membri di Federdistributori. Questo documento si aggiunge e completa un precedente documento rilasciato da SIAE sullo stesso argomento. A breve pubblicheremo anche le risposte puntuali fornite dai responsabili di Soundreef. [Fonte del presente documento: sito SIAE]

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1. Può una cosiddetta “società di collecting privata” (si vedano ad esempio i casi di Soundreef o, per estensione, di altre società similari) - operare legittimamente sul territorio italiano per l’incasso dei diritti d’autore di pubblica esecuzione dovuti per la diffusione di musica all’interno di punti vendita o spazi commerciali aperti al pubblico?
In base alla Legge italiana sul diritto d’autore, l’attività di intermediazione per l’esercizio di una serie di diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno è tuttora riservata, in via esclusiva, alla SIAE.
Secondo l’attuale orientamento delle istituzioni comunitarie, è possibile per ciascuna società di gestione collettiva operare anche al di fuori del proprio territorio (coincidente con il mercato geografico di ambito nazionale) rilasciando ad utilizzatori stabiliti in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea una licenza c.d. multi territoriale, limitatamente alle utilizzazioni on-line di opere musicali. Per chiarezza, la diffusione di musica all’interno di punti vendita e di spazi commerciali aperti al pubblico implica due tipologie di utilizzazione: la prima per la trasmissione del segnale (che può essere effettuata con qualsiasi modalità tecnica) e l’altra per l’ascolto ovvero la pubblica esecuzione nei punti vendita.

2. Qualora la normativa consentisse a una “società di collecting privata” di operare sul territorio italiano, quali sono le regole che la stessa sarebbe tenuta a rispettare e quali le garanzie che dovrebbe fornire agli utilizzatori del suo repertorio, ma anche nei confronti degli aventi diritto (autori, compositori, artisti)?
Fermo restando quanto evidenziato sulla esclusiva riconosciuta alla SIAE, la prima garanzia che ogni società di gestione collettiva dei diritti è tenuta a prestare nei confronti degli utilizzatori e degli aventi diritto è quella di una gestione responsabile, anche in termini di legittima disponibilità del repertorio che essa dichiara di amministrare. Le opere che costituiscono il repertorio amministrato, cioè, non devono essere state affidate in tutela ad altre società ed i relativi diritti di utilizzazione economica devono essere nella piena disponibilità del soggetto (autore/editore) che conferisce il mandato per la gestione. Le società si assumono quindi la responsabilità di accertare che esista una valida “catena dei diritti”, anche svolgendo tutte le necessarie verifiche delle condizioni contrattuali concordate tra l’autore e l’editore. Ciascuna società di gestione collettiva dei diritti (d’autore o connessi), inoltre, è tenuta ad attenersi ai parametri ed agli elevati standard qualitativi stabiliti dalle Direttive comunitarie e, in particolare, dalla Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato
interno; standard ulteriormente accentuati dalla Proposta di Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi 2012/0180 (COD), di recente approvata dalla Commissione Europea.
Detti principi sono intesi a valorizzare, tra l’altro: la massima trasparenza delle procedure e delle relative comunicazioni; l’agevole accesso alle informazioni (che comprendono anche i costi dettagliati del servizio svolto, ovvero la metodologia di calcolo dei prezzi/tariffe applicate – cfr. Capo V, art. 22, comma 3, lett. a della Direttiva 2006/123, cit. e Capo V, art. 18 della citata Proposta di Direttiva); la tenuta e l’aggiornamento delle Banche Dati; l’adozione di più incisive regole in materia di contabilità e bilancio, di governance e di controllo.

3. Quali sono i rischi che corre l’utilizzatore finale ove diffonda nei suoi punti vendita un repertorio “non tutelato da SIAE” nel caso in cui al suo interno siano presenti, a sua insaputa, brani che in realtà risultano essere effettivamente tutelati da SIAE direttamente o su mandato delle altre Società di diritto d’autore internazionali con le quali SIAE ha accordi di rappresentanza in Italia?
La legge sul diritto d’autore (che attua in questo direttive comunitarie e trattati internazionali) è molto chiara: l’utilizzatore finale che diffonde opere senza il consenso preventivo del titolare del diritto d’autore, e per esso della SIAE incorre nelle sanzioni civili e penali previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui anche una sola opera di un autore associato alla SIAE. risultasse presente tra quelle diffuse in un esercizio che ritenga di avvalersi dell’offerta Soundreef o di altre società similari, la SIAE si vedrebbe costretta ad attivare azioni legali nei confronti dell’utilizzatore finale, a tutela dei diritti dei propri aderenti.

4. Quale valore ha la dichiarazione di manleva rilasciata dalle cosiddette “società di collecting private” in merito all’utilizzo del proprio repertorio e quali sono le eventuali responsabilità dell’utilizzatore finale in caso di contestazioni e/o azioni legali da parte di terzi?
Come detto, l’azione di SIAE - a tutela dei diritti dei propri associati e degli aderenti alle società d’autore che essa rappresenta - è comunque volta in primo luogo nei confronti dell’utilizzatore finale, nella persona del titolare del punto vendita o dello spazio commerciale.
La manleva che società come Soundreef o altre società similari offrono (ferma restando la loro diretta responsabilità per utilizzazioni illegali da loro stesse direttamente compiute, ad esempio all’atto della riproduzione dei brani nella loro banca dati) consente esclusivamente all’utilizzatore di essere tenuto indenne da quanto risultasse tenuto a pagare, mentre non vale a tenere indenni i titolari degli esercizi commerciali dall’eventuale responsabilità penale, di natura strettamente personale, conseguente all’utilizzazione abusiva.


5. Quanti brani tutelati SIAE devono essere diffusi perché un punto vendita ricada nell’obbligo di pagamento degli importi SIAE previsti per la musica d’ambiente? Esiste una sorta di “franchigia” o basta anche l’esecuzione e la diffusione di un solo brano tutelato SIAE perché questo avvenga?
L’utilizzazione anche di un solo brano tutelato SIAE, anche se parziale, è comunque sempre subordinata al rilascio della relativa licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Non è prevista alcuna “franchigia”.

6. Gli utilizzatori finali del repertorio “non tutelato SIAE” (ipoteticamente affidato ad esempio a Soundreef o ad altre società similari) possono inserire nei propri palinsesti spot pubblicitari realizzati da terzi che al loro interno vedano la presenza di brani provenienti da repertori tutelati SIAE? Ad esempio cosa succederebbe nel caso in cui all’interno di un palinsesto totalmente Soundreef o di altre società similari venisse diffuso uno spot della CocaCola contenente un brano di un autore tutelato SIAE?
Anche per gli spot pubblicitari l’utilizzazione di opere amministrate dalla SIAE può legittimamente avvenire solo dietro specifica autorizzazione. In tal caso i titolari dei diritti concedono direttamente una licenza per la sincronizzazione del brano con il messaggio pubblicitario, che tiene conto anche del diritto morale dell’autore, mentre la licenza della SIAE copre la pubblica esecuzione nei punti vendita.
Ne consegue che, nel caso in cui in un palinsesto totalmente composto da brani appartenenti ad un repertorio gestito da una cosiddetta “società di collecting privata” (vedi ad esempio Soundreef) o da altre società assimilabili per attività venisse eseguito e diffuso uno spot pubblicitario contenente un brano tutelato da SIAE, si ricadrebbe nel caso già illustrato: l’utilizzazione di quel brano (anche uno solo, anche se parziale) è subordinata al rilascio della licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Come detto, non è prevista alcuna “franchigia”.

7. Cosa succede in quei punti vendita (vedi ad esempio centri commerciali) che hanno un’area dedicata all’esposizione tecnologia hi-fi, radio e tv e che intendono utilizzare repertorio non tutelato SIAE (ad esempio l’ambito Soundreef o di altre società similari) per la diffusione all’interno del punto vendita stesso?
Per quanto riguarda le aree dedicate all’esposizione tecnologica all’interno di punti vendita, è necessaria l’autorizzazione della SIAE, che viene rilasciata a tariffe particolari, forfettarie e minimali per tutti i repertori dalla stessa amministrati; pertanto il corrispondente importo deve comunque essere pagato anche qualora nel punto vendita venga diffuso repertorio Soundreef o di altre società similari ed anche se i televisori e gli hi-fi vengano accesi per il tempo strettamente necessario alla dimostrazione al cliente.

8. Quali sono i controlli che possono essere effettuati nei punti vendita dagli ispettori SIAE al fine di verificare l’eventuale presenza nel palinsesto di brani appartenenti al repertorio tutelato SIAE?

Premesso che la SIAE non tutela solo il repertorio nazionale, ma anche quello internazionale, sulla base degli accordi di rappresentanza con le altre società di gestione collettiva, va chiarito che gli ispettori SIAE, secondo la giurisprudenza, assumono la qualità di “pubblico ufficiale” ovvero di “incaricato di pubblico servizio” nello svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza finalizzate alla prevenzione e/o repressione di eventuali illeciti in materia di diritto d’autore, avvalendosi dei poteri e degli strumenti a tal fine necessari.
Come è noto, i controlli di questo tipo sono sistematici e vengono condotti dalla SIAE in modo capillare sul territorio nazionale, in modo tale da assicurare il rispetto dei diritti e da verificare l’effettiva corrispondenza delle dichiarazioni degli utilizzatori circa la provenienza e la consistenza della musica d’ambiente, come di qualsiasi altro prodotto o servizio musicale offerto al pubblico.

Per giurisprudenza costante, i verbali e le registrazioni degli ispettori SIAE hanno pieno valore di prova anche per quanto riguarda le attestazioni di fatto ivi contenute, comprese quelle relative alla utilizzazione di opere amministrate, da cui derivano conseguenze giuridicamente rilevanti.

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