Citando l'ottimo articolo del DJ Francesco Rojos di Salsa.it "Ma quanto costa un DJ" (nel quale si spiegano nel dettaglio i costi da sostenere per svolgere "seriamente" l'attività di DJ),
Ma perché un DJ è tenuto a sottoscrivere questa licenza? Sull'apposita pagina del sito Siae.it ci viene spiegato quanto segue.
chi utilizza la musica digitale caricando sul proprio laptop o tablet delle copie del proprio materiale fonografico originale è obbligato a sottoscrivere con la SIAE una licenza denominata Licenza Copie Lavoro che ha due fasce di prezzo basate sul numero di brani caricati sul proprio dispositivo (Computer, tablet, CD-R, HD o chiavette USB).Il costo annuo (365 giorni dal pagamento) della licenza è diviso in due fasce:
- Fino a 2500 brani: € 200.00 (iva esclusa);
- Fino a 6000 brani: € 400.00 (iva esclusa).
Il libro per sapere tutto sulla SIAE |
Nella tua attività di dj hai spesso necessità di riversare la musica dai CD, LP o file digitali originali su supporti vergini, su PC o su memorie digitali, per utilizzare queste copie personalizzate nel corso delle serate. Le copie che crei in questo modo, destinate all’utilizzazione in pubblico, non rientrano nella definizione di "copia privata" contenuta nell’articolo 71-sexies della legge sul diritto d’autore 633/41 che consente la "sola riproduzione privata ad uso esclusivamente personale purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali", bensì nella definizione di "copie lavoro", e come tali devono essere autorizzate dai titolari dei diritti, e quindi dalla SIAE per conto degli autori e degli editori dei brani musicali riprodotti.
Sia chiaro che questa licenza non sostituisce la licenza (con borderò) che l'organizzatore o il titolare del locale deve chiedere a SIAE per gli eventi con intrattenimento musicale (vedi le tariffe); e ricordiamo poi che è necessario versare la SIAE anche nel caso delle cosiddette "feste private" (vedi le tariffe).
Per completare il quadro, quindi, riprendiamo il testo della norma sopra citata (cioè il comma 1 dell'art. 71-sexies della legge sul diritto d'autore italiana):
Per completare il quadro, quindi, riprendiamo il testo della norma sopra citata (cioè il comma 1 dell'art. 71-sexies della legge sul diritto d'autore italiana):
E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche [di protezione] di cui all'articolo 102-quater.
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