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giovedì 23 giugno 2016

Cerchi SOUNDREEF o PATAMU e Google risponde SIAE. E' concorrenza sleale?

In questi giorni se cercate su Google le parole chiave SOUNDREEF e PATAMU (società "concorrenti" di SIAE) vi compare innanzitutto un annuncio "sponsorizzato" che rimanda al sito di SIAE (vedi esempio nello screenshot qui sotto).


Secondo la dirigenza SIAE non c'è nulla di problematico e ai microfoni del sito Startupitalia.eu ha confermato:
SIAE ha avviato una campagna Google Adwords con centinaia di keyword diverse, tra le quali ha ritenuto opportuno inserire anche Soundreef e Patamu, al fine di informare su SIAE e i servizi che offre ai propri associati coloro che fanno ricerche in tema di diritto d’autore.
Eppure alcuni giuristi del settore (vedi per esempio Carlo Piana) hanno sollevato perplessità dal punto di vista delle norme sulla concorrenza sleale. Il richiamo principale è quello all'art. 2598 del Codice Civile, che recita:
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Altro richiamo importante è la sentenza della Corte di Giustizia UE sull'uso di marchi registrati altrui come AdWords (caso C-236/08 - Google France e Google).
Inoltre, a ben vedere, si potrebbe configurare anche una violazione dei termini d'uso del servizio Google AdWords, nelle quali di legge:
Desideriamo che gli utenti non si sentano ingannati dagli annunci che pubblichiamo e questo significa essere onesti e fornire loro le informazioni necessarie per prendere decisioni oculate. Per questo motivo, non è permesso quanto segue:
- promozioni in cui viene chiesto agli utenti di effettuare un acquisto, un download o completare altre azioni senza prima aver fornito tutte le informazioni pertinenti e aver ottenuto una loro autorizzazione esplicita;
- promozioni che rappresentano l'attività, i prodotti o i servizi in un modo non preciso, irrealistico e non veritiero.

venerdì 29 aprile 2016

Fedez lascia SIAE per Soundreef: "maggiore trasparenza e meritocrazia"

Il rapper Fedez, al secolo Federico Lucia, ha annunciato di aver deciso di svincolarsi da SIAE per affidare la gestione e intermediazione dei suoi diritti d'autore a Soundreef, poichè ne apprezza la maggiore trasparenza e meritocrazia e perché in generale simpatizza per il mondo delle startup e delle realtà imprenditoriali che fanno innovazione.

Il fondatore di Soundreef, Davide D'Atri (nella foto, a sinistra, assieme a Fedez), parla di un imminente effetto domino che porterà molti artisti italiani a fare la stessa scelta.
«Quella di Federico è una scelta coraggiosa ma anche di innovazione, dettata dalla voglia di cambiare il sistema che garantisce i più forti. La rivoluzione digitale non poteva che travolgere i monopoli che ancora resistono nel nostro Paese. Assisteremo presto a un effetto domino».
Un annuncio che, probabilmente non a caso, cade proprio in un periodo molto caldo che segna un periodo di transizione epocale per il sistema di gestione collettiva del copyright in tutta Europa.

Ecco il video di Repubblica.it con la conferenza stampa:



[AGGIORNAMENTO] E la SIAE, dal canto suo, come l'ha presa? In un comunicato comparso sul sito SIAE nel tardo pomeriggio del 29 aprile, si legge:
Abbiamo saputo e preso atto della scelta di Fedez e certamente ci dispiace perdere uno dei nostri 80.000 associati. Continuiamo a stimare ed apprezzare Fedez come autore e come artista e tuttavia riteniamo che talune sue dichiarazioni siano frutto di una non corretta informazione.

Altri articoli che ne hanno parlato:

giovedì 21 aprile 2016

SIAE e Soundreef a confronto su Rai Radio 1

Ieri mercoledì 20 aprile 2016, giorno in cui alla Camera dei Deputati è iniziata la discussione della legge delega che dovrebbe avviare una riforma del sistema di gestione collettiva dei diritti d'autore in Italia (maggiori info), il programma Bianco e nero di Radio1 Rai è diventato teatro di un inedito confronto tra Soundreef e SIAE. Da un lato Davide D'Atri (fondatore e attuale presidente Soundreef) e dall'altro Matteo Fedeli (Direttore Musica Siae) hanno avuto finalmente modo di incrociare i loro punti di vista in un'occasione di informazione seria e ben fatta.

Riportiamo il podcast integrale della puntata, assolutamente da ascoltare.





venerdì 1 aprile 2016

SIAE acquisisce Soundreef Italia. "Così la smetteranno di interferire col nostro monopolio"

La notizia è arrivata nella nottata dopo un'intera giornata di trattative tra Luca Scarfoni, amministratore delegato di Soundreef Italia Coop. e la dirigenza della Società Italia Autori Editori.
Era da un po' di tempo che tra le due società si era creata tensione e molti avevano fatto notare come fosse difficile la convivenza di due realtà simili sul territorio italiano.
SIAE ha acquisito l'85% delle azioni della cooperativa (quotata in borsa dallo scorso novembre), unica realtà che è riuscita a portare un po' di innovazione nel settore della gestione e intermediazione dei diritti d'autore. In questo modo, di fatto, la storica collecting society pubblica è in grado di fare ciò che vuole della concorrente.
Da quanto emerso nelle conferenza stampa di ieri, pare che la prospettiva più credibile si quella di un pieno accorpamento di Soundreef Italia all'interno di SIAE.
"Così adesso la smetteranno di interferire con il nostro mercato e mettere in pericolo il monopolio che la legge italiana ci affida dal 1941!"
ha dichiarato con un tono di sarcastica soddisfazione il Responsabile comunicazioni esterne di SIAE, dott. Giorgio Maverico.
Ora però non è chiaro che cosa succederà agli autori che in questi anni hanno affidato la gestione dei loro diritti alla nuova società proprio perché non potevano più sopportare le politiche di gestione adottate da SIAE. L'ipotesi più probabile è che vengano automaticamente riportati al sistema di gestione SIAE e che, a titolo di penale per il loro comportamento infedele, vengo loro sospeso il diritto di voto in assemblea per i prossimi 3 anni.
"Chissenefrega!" ha risposto rassegnato il portavoce degli autori iscritti a Soundreef Italia; "tanto il nostro voto in SIAE non valeva nulla già prima!".
Ovviamente molte questioni sono ancora aperte e necessitano chiarimenti. Forniremo aggiornamenti appena disponibili.

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EDIT del 2 aprile 2016: trattasi ovviamente di articolo "pesce d'aprile". Non esiste alcuna Soundreef Italia Coop e tanto meno potrebbe essere quotata in borsa (in quanto semplice società cooperativa); ne consegue anche che Luca Scarfoni è solo un nome di fantasia; inoltre in SIAE non esiste alcun Responsabile comunicazioni esterne che si chiami Giorgio Maverico.

martedì 3 novembre 2015

La SIAE è davvero un monopolio? Vice intervista Mister Soundreef

Il portale sulla musica Noisey.vice.com ha pubblicato un'approfondita intervista a Davide D'Atri, fondatore (assieme Francesco Danieli) di Soundreef, cioè la collecting society innovativa che, pur basata legalmente in Regno Unito, sta progressivamente insidiando il ruolo "monopolista" della SIAE.
D'Atri spiega quali sono i tre principi cardine su cui vuole fondarsi l'attività della sua azienda.
1) Trasparenza. Gli artisti devono sapere dove e come la loro musica viene suonata, e questo è un discorso tecnologico. Il legale non c’entra niente, le leggi non c’entrano niente, sono fumo negli occhi. Questa è una questione di tecnologia. Si tratta di ricostruire un’infrastruttura tecnologica che rimetta la musica in mano agli artisti. Cioè, se tu vai su Soundreef puoi vedere se la tua musica è stata passata a Stoccolma o a Roma o in Spagna, ogni due passaggi prendi tre centesimi. Questo non avviene nelle collecting society normali. 
IL LIBRO
2) Rapidità dei pagamenti. Se io raccolgo oggi, entro novanta giorni ti devo pagare. Lo standard del mercato è che io raccolgo oggi, per il mercato nazionale te li dò entro ventiquattr’ore, per l’internazionale te li dò entro trentasei mesi. Cioè, è assurdo. È come se tu scrivessi questo articolo oggi e ti pagassero tra trentasei mesi. Per quanto ci riguarda è inaccettabile. 
3) Divisione analitica dei pagamenti. Perché tante volte si sente dire “noi dividiamo in maniera forfettaria”. Significa che se io raccolgo duemila euro, io questi duemila euro non li divido secondo ciò che è stato effettivamente suonato, ma li divido secondo i criteri che il mio Consiglio d’Amministrazione ha deciso. Quindi non viene pagato ciò che viene effettivamente suonato, ma ciò che è stato stabilito da alcuni dirigenti! Che secondo noi è inaccettabile. La tecnologia permette di individuare qualsiasi passaggio musicale su praticamente il 99 percento delle utilizzazioni, quindi è nostro compito pagare strettamente solo quello che viene passato. Ogni passaggio, un pagamento. [...]
Leggi l'intera intervista all'indirizzo http://noisey.vice.com/it/blog/intervista-soundreef.
Vedi altri post di questo blog dedicati a Soundreef e soprattutto il testo dell'ordinanza del caso Soundreef vs SIAE (Tribunale di Milano, settembre 2014).

lunedì 7 settembre 2015

Limitazione del mandato SIAE: c'è tempo fino al 30 settembre

Segnalo l'utile articolo del collega Giovanni Maria Riccio in cui si spiega chiaramente come formalizzare la cosiddetta "limitazione di mandato" per gli associati SIAE.
Come abbiamo più volte spiegato (vedi maggiori dettagli) il rapporto tra l'autore e la SIAE è abbastanza monolitico e comprende la cessione a SIAE di buona parte dell'intermediazione dei diritti d'autore sulle proprie opere.
Tuttavia, dal testo dell'art. 6, comma 9 dello Statuto della SIAE si deduce che:
L’associato ha le seguenti facoltà, esercitabili con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo rispetto al momento di esercizio della facoltà medesima secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all’art. 32: 
(i) limitare il mandato a determinati territori; 
(ii) escludere dal mandato i diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico limitatamente alle utilizzazioni sulle reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe forme di fruizione delle opere, distintamente per utilizzazioni interattive e utilizzazioni non interattive.
L'autore associato ha quindi facoltà di attivarsi entro il 30 settembre per limitare il mandato affidato a SIAE per tutto l'anno 2016 (con decorrenza dal 1° gennaio); in mancanza si "perderà il treno" fino all'anno successivo.
Riccio segnala anche tre interessanti iniziative grazie a cui è possibile sfruttare in modo più semplice ed efficace questa possibilità: Soundreef, Patamu, Città Sonora.
Per comprendere meglio come attivarsi consiglio la lettura approfondita dell'articolo e di visionare la modulistica messa a disposizione da SIAE sul sito ufficiale.
Segnatevi quindi la data del 30 settembre (e seguite su Twitter l'hashtag #30settembre)... ma soprattutto passate parola perché ovviamente l'informazione non verrà messa in evidenza dai canali ufficiali SIAE.

domenica 22 febbraio 2015

L'ordinanza del caso Soundreef vs SIAE (settembre 2014)

Ad ottobre dell'anno scorso è circolata la notizia di una ordinanza che sostanzialmente riconosceva la legittimità dell'operato di Soundreef, società di gestione collettiva dei diritti d'autore fondata in Regno Unito da imprenditori italiana che, operando principalmente attraverso Internet, agisce di fatto anche sul territorio italiano. Secondo il Tribunale di Milano l'attività di questo nuovo soggetto non è in violazione dell'art. 180 legge 633/1941, norma che riserva questa attività in esclusiva alla SIAE (e che quindi sorregge quello che comunemente è chiamato "monopolio SIAE).
L'ordinanza è stata salutata (anche sui media generalisti) come un primo passo verso il superamento del cosiddetto monopolio SIAE. Molti hanno letto i vari articoli usciti in quei giorni, ma pochi hanno letto il testo dell'ordinanza, che è davvero ben scritta (la firma è del Giudice Marina Tavassi, solitamente molto oculata su questi temi). Di seguito riportiamo l'estratto più interessante e successivamente il PDF integrale del provvedimento.

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Estratto dell'ordinanza
[...] Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall'art. 180 L.aut. Nel sembra infatti potersi affermare che la musica, per lo più, se non esclusivamente, inglese, statunitense o comunque di autori ed interpreti stranieri, gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba essere obbligatoriamente affidata all'intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza.
L'art. 180 L. aut. , infatti, proprio in quanto stabilisce simili limiti, non può che essere considerato norma di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione. Un'interpretazione estensiva della medesima norma, diretta ad estenderne la portata al di fuori dell'espressa previsione letterale non sarebbe legittima. Né tale norma può essere estrapolata dal contesto normativo in cui è inserita, ovvero nella legge sul diritto d'autore nazionale, dovendosi rilevare che il successivo art. 185 della stessa legge limita l'applicazione dell'intero complesso di norme alle opere di autori italiani, recitando: “Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189” (che qui non rilevano). E' poi previsto al secondo comma che “si applica ugualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per prima volta in Italia” (e non è questo il caso), potendo essere applicata (terzo comma) “ad opere di autori stranieri, fuori dalle condizione di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistono le condizioni previste negli articoli seguenti”. Ricorre quindi l'ipotesi di cui all'art. 186 il quale prevede che “Le convenzioni internazionali per la protezione
delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri”, dovendosi quindi fare riferimento alla Convenzione di Berna. Tale Convenzione, all'art. 5, richiama la legge nazionale non con un rinvio generico ed omnicomprensivo come vorrebbe la difesa di Piccinelli e di Ros&Ros, ma solo prevedendo che “gli autori godono ... dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali” (par.1); il par. 2 della medesima norma prevede che il godimento e l'esercizio di questi diritti non siano sottoposti ad alcuna formalità e il par. 3 ribadisce che l'autore allorché non appartenga al paese d'origine dell'opera per la quale è protetto dalla Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
Il complesso della normativa, quindi, si preoccupa chiaramente di tutelare gli autori, i loro diritti, la loro posizione attiva, non certo imponendo loro vincoli o limitazioni ed anzi espressamente escludendolo (par. 2 sopra richiamato).
Ulteriori conferme - salvi diversi approfondimenti in sede di merito - sembrano potersi trarre dallo Statuto della SIAE (DM 4.6.2001). Lo Statuto all'art. 2 indica che sono “associati” le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti in quanto autori. Per le persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. titolari di diritti d'autore la disposizione prevede che la loro situazione sia parificata a quella degli autori italiani ove i soggetti stranieri titolari di diritti facciano espressa domanda di associazione alla SIAE (comma 1), oppure conferiscano mandato alla SIAE (comma 2). Sembra quindi che ammissibile anche l'ipotesi in cui detti autori non intendano conferire mandato alla SIAE (in ogni caso non è sancito alcun obbligo in tal senso a loro carico), ma si affidino - secondo quanto sostiene la difesa di Soundreef - ad altri soggetti intermediari.
Non sembra quindi potersi affermare che per gli autori stranieri sussista un obbligo di rispetto della riserva di legge prevista dal combinato disposto degli artt. 180 e 185 L. aut. per gli autori italiani, e quindi che, ove intendano affidare a terzi la gestione dei loro diritti, si debbano obbligatoriamente rivolgere alla SIAE.
Specularmente - ancorché il punto sia da approfondire in sede di giudizio di merito - non vi è alcun obbligo di rivolgersi a società di gestione che operino in Italia per quanto riguarda i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore e/o i diritti connessi di produttore.
Quanto alle collecting society non può dirsi che ricorra un obbligo per le stesse di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la collecting society locale. Quest'ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo. [continua...]



mercoledì 29 ottobre 2014

Le precisazioni di Soundreef sulle FAQ diffuse da SIAE

Per chiudere il quadro del confronto SIAE vs SoundReef, riportiamo il documento diffuso da Soundreef per rispondere puntualmente alle FAQ rilasciate da SIAE con la circolare del 3 ottobre 2012 (che abbiamo già riportato - vedi).
[Fonte del presente documento: sito Soundreef]



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COMUNICATO AI CLIENTI ED ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Oggetto: Circolare SIAE del 3 ottobre 2012 e FAQ allegate

Facciamo riferimento alla comunicazione in oggetto.

Nessuna legge vieta a Soundreef l’esercizio dell’attivita’.
Nessuna disposizione di legge vieta a Soundreef l’esercizio della propria attività in Italia giacché la SIAE è titolare solo di taluni poteri in esclusiva mentre non sussiste alcun monopolio legale in relazione alla distribuzione e commercializzazione, in Italia, di diritti d’autore acquisiti all’estero da una società di diritto straniero. Al contrario, l’attività svolta da Soundreef è pienamente lecita tanto alla stregua della disciplina italiana che di quella europea.

Nessuna azione di recupero credito o procedura sanzionatoria.
La Soundreef licenzia musica ad alcune delle più grandi catene italiane per un totale di oltre 2000 punti vendita e nessun cliente della Soundreef è stato coinvolto in qualsivoglia genere di procedura sanzionatoria – di carattere civile o penale – né è stato destinatario di azioni di recupero di crediti da parte di SIAE e/o titolari dei diritti.

Nessuna responsabilita’ penale e civile per i nostri clienti.
Le FAQ della SIAE e relative nostre risposte che alleghiamo alla presente, ci hanno inoltre aiutato ad evidenziare che, la responsabilità penale non è un rischio che i nostri clienti incorrono, e che l’eventuale responsabilità civile, sul piano economico, come ricorda la stessa SIAE, è interamente a carico della Soundreef.

Soundreef non diffonde opere tutelate da SIAE.
È inoltre opportuno precisare che, Soundreef riconosce ai propri clienti, esclusivamente diritti su opere non appartenenti al repertorio SIAE, ovvero su opere in relazione alle quali, gli originari titolari dei diritti, hanno espressamente revocato e/o limitato il mandato eventualmente conferito alla SIAE. La Soundreef dispone di regolari contratti con ciascuno dei titolari dei brani.

Diritto al libero mercato per gli esercenti.
Gli esercenti hanno diritto a comprare la licenza per la diffusione di musica all’interno dei propri locali, da qualsiasi soggetto che sia in possesso dei relativi diritti.
La circolare della SIAE rappresenta una forma di concorrenza sleale nei confronti della nostra società. Pertanto con riserva di tutelare i nostri diritti ed interessi – primo tra tutti quello alla competizione su un mercato libero, aperto e trasparente – riteniamo, frattanto, opportuno formulare alcuni chiarimenti in relazione al contenuto delle FAQ predisposte dalla SIAE.

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Ritrascriviamo, qui di seguito, le FAQ predisposte dalla SIAE, con alcuni nostri brevi commenti ed osservazioni in relazione a ciascuna domanda e risposta.

FAQ 1: disposizioni di legge per le Collecting Society in Italia ed Europa. FAQ 2: regole e disposizioni per le Collecting Society.
FAQ 3: cosa rischia l’utilizzatore di brani Soundreef?
FAQ 4: il valore della manleva offerta da Soundreef?
FAQ 5: franchigia
FAQ 6: è possibile diffondere spot promozionali mentre si diffondono brani tutelati da Soundreef?
FAQ 7: è possibile pagare SIAE per gli hi-fi e televisioni in esposizione e Soundreef per il resto del punto vendita?
FAQ 8: i poteri degli ispettori SIAE

FAQ 1. Può una cosiddetta “società di collecting privata” (si vedano ad esempio i casi di Soundreef o, per estensione, di altre società similari) – operare legittimamente sul territorio italiano per l’incasso dei diritti d’autore di pubblica esecuzione dovuti per la diffusione di musica all’interno di punti vendita o spazi commerciali aperti al pubblico?
SIAE: In base alla Legge italiana sul diritto d’autore, l’attività di intermediazione per l’esercizio di una serie di diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno è tuttora riservata, in via esclusiva, alla S.I.A.E..Secondo l’attuale orientamento delle istituzioni comunitarie, è possibile per ciascuna società di gestione collettiva operare anche al di fuori del proprio territorio (coincidente con il mercato geografico di ambito nazionale) rilasciando ad utilizzatori stabiliti in qualsiasi Stato MEMBRO DELL’Unione europea una licenza cd. Multi territoriale, limitatamente alle utilizzazioni on-line di opere musicali. Per chiarezza, la diffusione di musica all’interno di punti vendita e di spazi commerciali aperti al pubblico implica due tipologie di utilizzazione: la prima per la trasmissione del segnale (che può essere effettuata con qualsiasi modalità tecnica) e l’altra per l’ascolto ovvero la pubblica esecuzione nei punti vendita.
SOUNDREEF: Nessuna disposizione di legge vieta a Soundreef l’esercizio della propria attività in Italia giacché la SIAE – come correttamente rilevato – è titolare solo di taluni poteri in esclusiva mentre non sussiste alcun monopolio legale in relazione alla distribuzione e commercializzazione, in Italia, di diritti d’autore acquisiti all’estero da una società di diritto straniero.
E’, d’altra parte, evidente che se l’attività di Soundreef fosse illecita, SIAE avrebbe già da tempo agito per ottenerne il fermo da parte della competente Autorità.
Al contrario, l’attività svolta da Soundreef è pienamente lecita tanto alla stregua della disciplina italiana che di quella europea.

SIAE, omette, peraltro, di riferire che, la questione relativa alla liceità o meno dell’attività svolta da Soundreef non ha, comunque, alcuna conseguenza sul fronte dei clienti di quest’ultima.


FAQ 2. Qualora la normativa consentisse a una “società di collecting privata” di operare sul territorio italiano, quali sono le regole che la stessa sarebbe tenuta a rispettare e quali le garanzie che dovrebbe fornire agli utilizzatori del suo repertorio, ma anche nei confronti degli aventi diritto (autori, compositori, artisti)?
SIAE: Fermo restando quanto evidenziato sulla esclusiva riconosciuta alla S.I.A.E., la prima garanzia che ogni società di gestione collettiva dei diritti è tenuta a prestare nei confronti degli utilizzatori e degli aventi diritto è quella di una gestione responsabile, anche in termini di legittima disponibilità del repertorio che essa dichiara di amministrare. Le opere che costituiscono il repertorio amministrato, cioè, non devono essere state affidate in tutela ad altre società ed i relativi diritti di utilizzazione economica devono essere nella piena disponibilità del soggetto (autore/editore) che conferisce il mandato per la gestione. Le società si assumono quindi la responsabilità di accertare che esista una valida “catena dei diritti”, anche svolgendo tutte le necessarie verifiche delle condizioni contrattuali concordate tra l’autore e l’editore.Ciascuna società di gestione collettiva dei diritti (d’autore o connessi), inoltre, è tenuta ad attenersi ai parametri ed agli elevati standard qualitativi stabiliti dalle Direttive comunitarie e, in particolare, dalla Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno; standard ulteriormente accentuati dalla Proposta di Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi 2012/0180 (COD), di recente approvata dalla Commissione Europea.Detti principi sono intesi a valorizzare, tra l’altro: la massima trasparenza delle procedure e delle relative comunicazioni; l’agevole accesso alle informazioni (che comprendono anche i costi dettagliati del servizio svolto, ovvero la metodologia di calcolo dei prezzi/tariffe applicate –cfr. Capo V, art. 22, comma 3, lett. A della Direttiva 2006/123, cit. e Capo V, art. 18 della citata Proposta di Direttiva); la tenuta e l’aggiornamento delle Banche Dati; l’adozione di più incisive regole in materia di contabilità e bilancio, di governance e di controllo.
SOUNDREEF: Le considerazioni svolte dalla SIAE in risposta alla presente domanda sono largamente condivisibili.
Soundreef – come si evince agevolmente dallo schema del contratto che perfeziona con i propri clienti – soddisfa pienamente tutti gli standard richiamati dalla SIAE e ciò a prescindere dalla circostanza che si tratti di standard dettati dalla legge o di mera opportunità e trasparenza. Tali standard sono poi rispettati anche nei cfr. degli aventi diritto che hanno piena contezza delle royalties di loro spettanza.


FAQ 3. Quali sono i rischi che corre l’utilizzatore finale ove diffonda nei suoi punti vendita un repertorio “non tutelato da SIAE” nel caso in cui al suo interno siano presenti, a sua insaputa, brani che in realtà risultano essere effettivamente tutelati da SIAE direttamente o su mandato delle altre Società di diritto d’autore internazionali con le quali SIAE ha accordi di rappresentanza in Italia?
SIAE: La legge sul diritto d’autore (che attua in questo direttive comunitarie e trattati internazionali) è molto chiara: l’utilizzatore finale che diffonde opere senza il consenso preventivo del titolare del diritto d’autore, e per esso della S.I.A.E., incorre nelle sanzioni civili e penali previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui anche una sola opera di un autore associato alla S.I.A.E. risultasse presente tra quelle diffuse in un esercizio che ritenga di avvalersi dell’offerta Soundreef o di altre società similari, la S.I.A.E. si vedrebbe costretta ad attivare azioni legali nei confronti dell’utilizzatore finale, a tutela dei diritti dei propri aderenti.
SOUNDREEF: La risposta data da SIAE alla presente domanda è lacunosa ed ambigua. La SIAE infatti omette di riferire che laddove l’utilizzatore acquisti i diritti da Soundreef, questi non corre alcun rischio di carattere penale giacché la società dante causa gli garantisce la legittima provenienza dei diritti e, pertanto, l’utilizzatore non verrà mai a trovarsi nella condizione di consapevole utilizzo abusivo di altrui diritto che è presupposto indefettibile per qualsivoglia responsabilità penale. E’ inoltre opportuno precisare che Soundreef riconosce ai propri clienti esclusivamente diritti su opere non appartenenti al repertorio SIAE ovvero su opere in relazione alle quali, gli originari titolari dei diritti, hanno espressamente revocato e/o limitato il mandato eventualmente conferito alla SIAE.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, è da escludere che i clienti di Soundreef – salvo che non comunichino al pubblico per scelta autonoma opere diverse da quelle oggetto dei diritti loro licenziati da Soundreef – corrano qualsivoglia rischio.
Soundreef, peraltro, rilascia ai propri clienti apposita malleva per l’eventualità – invero remota – che terzi sollevino qualsivoglia contestazione in relazione alla legittimità dell’utilizzo dei diritti d’autore licenziati da Soundreef.


FAQ 4. Quale valore ha la dichiarazione di manleva rilasciata dalle cosiddette “società di collecting private” in merito all’utilizzo del proprio repertorio e quali sono le eventuali responsabilità dell’utilizzatore finale in caso di contestazioni e/o azioni legali da parte di terzi?
SIAE: Come detto, l’azione di S.I.A.E. – a tutela dei diritti dei propri associati e degli aderenti alle società d’autore che essa rappresenta – è comunque volta in primo luogo nei confronti dell’utilizzatore finale, nella persona del titolare del punto vendita o dello spazio commerciale. La manleva che società come Soundreef o altre società similari offrono (ferma restando la loro diretta responsabilità per utilizzazioni illegali da loro stesse direttamente compiute, ad esempio all’atto della riproduzione dei brani nella loro banca dati) consente esclusivamente all’utilizzatore di essere tenuto indenne da quanto risultasse tenuto a pagare, mentre non vale a tenere indenni i titolari degli esercizi commerciali dall’eventuale responsabilità penale, di natura strettamente personale, conseguente all’utilizzazione abusiva.
SOUNDREEF: La risposta della SIAE è ampiamente condivisibile e siamo lieti che la SIAE ricordi che la manleva prestata da Soundreef vale, ovviamente, in relazione a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole – sul piano economico – dovesse derivare ai propri clienti per effetto dell’esecuzione del contratto così come, correttamente, riconosciuto dalla SIAE.
E’ superfluo poi che la SIAE ricordi che nell’ordinamento Italiano non sussista, invece, alcuna forma di manleva e/o garanzia possibile in relazione ad eventuali responsabilità penali.
Nella FAQ 3 abbiamo quindi chiarito che la responsabilità penale non è un rischio per i nostri clienti e nella FAQ 4 che la responsabilità civile, sul piano economico, è interamente a carico della Soundreef. Tutto questo a monte del fatto che, la Soundreef licenzia solo brani di cui dispone tutti i diritti e che non ha subito nessun procedimento civile o penale. Ci sembra quindi che la SIAE ci abbia aiutato a ricostruire un quadro piuttosto confortante per i nostri presenti e futuri clienti.


FAQ 5. Quanti brani tutelati SIAE devono essere diffusi perché un punto vendita ricada nell’obbligo di pagamento degli importi SIAE previsti per la musica d’ambiente? Esiste una sorta di “franchigia” o basta anche l’esecuzione e la diffusione di un solo brano tutelato SIAE perché questo avvenga?
SIAE: L’utilizzazione anche di un solo brano tutelato SIAE, anche se parziale, è comunque sempre subordinata al rilascio della relativa licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Non è prevista alcuna “franchigia”.
SOUNDREEF: Risposta corretta. Nessun commento. Nel repertorio oggetto del contratto di licenza tra Soundreef ed i clienti non vi è neppure un brano “tutelato SIAE”. Al riguardo è, peraltro, opportuno rilevare che l’obbligo di autorizzazione concerne le opere effettivamente comunicate al pubblico con la conseguenza che ogni eventuale obbligo di pagamento deve sempre essere parametrato all’opera o alle opere effettivamente comunicate e non può essere, invece, rapportato a periodi annuali di utilizzo.


FAQ 6. Gli utilizzatori finali del repertorio “non tutelato SIAE” (ipoteticamente affidato ad esempio a Soundreef o ad altre società similari) possono inserire nei propri palinsesti spot pubblicitari realizzati da terzi che al loro interno vedano la presenza di brani provenienti da repertori tutelati SIAE? Ad esempio cosa succederebbe nel caso in cui all’interno di un palinsesto totalmente Soundreef o di altre società similari venisse diffuso uno spot della Coca Cola contenente un brano di un autore tutelato SIAE?
SIAE: Anche per gli spot pubblicitari l’utilizzazione di opere amministrate dalla S.I.A.E. può legittimamente avvenire solo dietro specifica autorizzazione. In tal caso i titolari dei diritti concedono direttamente una licenza per la sincronizzazione del brano con il messaggio pubblicitario, che tiene conto anche del diritto morale dell’autore, mentre la licenza della SIAE copra l pubblica esecuzione nei punti vendita.Ne consegue che, nel caso in cui in un palinsesto totalmente composto da brani appartenenti ad un repertorio gestito da una cosiddetta “società di collecting privata” (vedi ad esempio Soundreef) o da altre società assimilabili per attività venisse eseguito e diffuso uno spot pubblicitario contenente un brano tutelato da SIAE, si ricadrebbe nel caso già illustrato: l’utilizzazione di quel brano (anche uno solo, anche se parziale) è subordinata al rilascio della licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Come detto, non è prevista alcuna “franchigia”.
SOUNDREEF: Risposta corretta. Nessun commento. Nelle playlist fornite da Soundreef non vi sono inserti musicali né Soundreef autorizza i propri clienti ad inserirne se non previo pagamento dei diritti su eventuali opere musicali utilizzare nell’ambito degli spot pubblicitari. Vorremmo però ricordare che abbiamo sempre risolto il “problema” degli spot commerciali per i nostri clienti. Vi preghiamo di contattarci per avere maggiori informazioni in merito.


FAQ 7. Cosa succede in quei punti vendita (vedi ad esempio centri commerciali) che hanno un’area dedicata all’esposizione tecnologia hi-fi, radio e tv e che intendono utilizzare repertorio non tutelato SIAE (ad esempio l’ambito Soundreef o di altre società similari) per la diffusione all’interno del punto vendita stesso?
SIAE: Per quanto riguarda le aree dedicate all’esposizione tecnologica all’interno di punti vendita, è necessaria l’autorizzazione della S.I.A.E., che viene rilasciata a tariffe particolari, forfettarie e minimali per tutti i repertori dalla stessa amministrati; pertanto il corrispondente importo deve comunque essere pagato anche qualora nel punto vendita venga diffuso repertorio Soundreef o di altre società similari ed anche se i televisori e gli hi-fi vengano accesi per il tempo strettamente necessario alla dimostrazione al cliente.
SOUNDREEF: Risposta corretta. Nessun commento. Ringraziamo la SIAE per aver fornito, ai nostri futuri clienti, un esempio concreto di possibile coesistenza tra SIAE e Soundreef in un punto vendita.


FAQ 8. Quali sono i controlli che possono essere effettuati nei punti vendita dagli ispettori SIAE al fine di verificare l’eventuale presenza nel palinsesto di brani appartenenti al repertorio tutelato SIAE?
SIAE: Premesso che la S.I.A.E. non tutela solo il repertorio nazionale, ma anche quello internazionale, sulla base degli accordi di rappresentanza con le altre società di gestione collettiva, va chiarito che gli ispettori S.I.A.E., secondo la giurisprudenza, assumono la qualità di “pubblico ufficiale” ovvero di “incaricato di pubblico servizio” nello svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza finalizzate alla prevenzione e/o repressione di eventuali illeciti in materia di diritto d’autore, avvalendosi dei poteri e degli strumenti a tal fine necessari. Come è noto, i controlli di questo tipo sono sistematici e vengono condotti dalla S.I.A.E. in modo capillare sul territorio nazionale, in modo tale da assicurare il rispetto dei diritti e da verificare l’effettiva corrispondenza delle dichiarazioni degli utilizzatori circa la provenienza e la consistenza della musica d’ambiente, come di qualsiasi altro prodotto o servizio musicale offerto al pubblico. Per giurisprudenza costante, i verbali e le registrazioni degli ispettori S.I.A.E. hanno pieno valore di prova anche per quanto riguarda le attestazioni di fatto ivi contenute, comprese quelle relative alla utilizzazione di opere amministrate, da cui derivano conseguenze giuridicamente rilevanti.

SOUNDREEF: La risposta della SIAE ci offre l’occasione per chiarire che gli ispettori SIAE, pur disponendo effettivamente degli ampi poteri di cui parla la stessa SIAE nella sua risposta sono altresì soggetti a specifici e stringenti obblighi tra i quali sembra opportuno ricordare, in particolare, quello relativo all’immediatezza della contestazione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere perfezionata senza ritardo a seguito dei rilievi e delle costatazioni.
In difetto, il diritto alla difesa dell’utilizzatore è irrimediabilmente compromesso ed ogni successivo atto della SIAE deve considerarsi inefficace.
E’, inoltre, opportuno ricordare che gli ispettori SIAE devono utilizzare nell’esercizio della propria attività ispettiva apposita strumentazione, idonea ad offrire adeguate garanzie circa il riconoscimento delle opere comunicate al pubblico e non possono avvalersi – come, invece, generalmente accade – di strumenti “amatoriali” ed inidonei ad offrire tali garanzie.

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Rimaniamo, naturalmente, a disposizione di tutti nostri clienti, delle associazioni di categoria e di chiunque fosse interessato alla nostra attività per fornire ulteriori chiarimenti.
Potete contattarci a questo indirizzo email: info@soundreef.com

lunedì 20 ottobre 2014

Le FAQ di SIAE sull'attività di Soundreef

A scopo informativo riportiamo le FAQ diffuse da SIAE in merito all'attività di SoundReef, diffuse in allegato ad una circolare del 3 ottobre 2012 rivolta ai membri di Federdistributori. Questo documento si aggiunge e completa un precedente documento rilasciato da SIAE sullo stesso argomento. A breve pubblicheremo anche le risposte puntuali fornite dai responsabili di Soundreef. [Fonte del presente documento: sito SIAE]

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1. Può una cosiddetta “società di collecting privata” (si vedano ad esempio i casi di Soundreef o, per estensione, di altre società similari) - operare legittimamente sul territorio italiano per l’incasso dei diritti d’autore di pubblica esecuzione dovuti per la diffusione di musica all’interno di punti vendita o spazi commerciali aperti al pubblico?
In base alla Legge italiana sul diritto d’autore, l’attività di intermediazione per l’esercizio di una serie di diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno è tuttora riservata, in via esclusiva, alla SIAE.
Secondo l’attuale orientamento delle istituzioni comunitarie, è possibile per ciascuna società di gestione collettiva operare anche al di fuori del proprio territorio (coincidente con il mercato geografico di ambito nazionale) rilasciando ad utilizzatori stabiliti in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea una licenza c.d. multi territoriale, limitatamente alle utilizzazioni on-line di opere musicali. Per chiarezza, la diffusione di musica all’interno di punti vendita e di spazi commerciali aperti al pubblico implica due tipologie di utilizzazione: la prima per la trasmissione del segnale (che può essere effettuata con qualsiasi modalità tecnica) e l’altra per l’ascolto ovvero la pubblica esecuzione nei punti vendita.

2. Qualora la normativa consentisse a una “società di collecting privata” di operare sul territorio italiano, quali sono le regole che la stessa sarebbe tenuta a rispettare e quali le garanzie che dovrebbe fornire agli utilizzatori del suo repertorio, ma anche nei confronti degli aventi diritto (autori, compositori, artisti)?
Fermo restando quanto evidenziato sulla esclusiva riconosciuta alla SIAE, la prima garanzia che ogni società di gestione collettiva dei diritti è tenuta a prestare nei confronti degli utilizzatori e degli aventi diritto è quella di una gestione responsabile, anche in termini di legittima disponibilità del repertorio che essa dichiara di amministrare. Le opere che costituiscono il repertorio amministrato, cioè, non devono essere state affidate in tutela ad altre società ed i relativi diritti di utilizzazione economica devono essere nella piena disponibilità del soggetto (autore/editore) che conferisce il mandato per la gestione. Le società si assumono quindi la responsabilità di accertare che esista una valida “catena dei diritti”, anche svolgendo tutte le necessarie verifiche delle condizioni contrattuali concordate tra l’autore e l’editore. Ciascuna società di gestione collettiva dei diritti (d’autore o connessi), inoltre, è tenuta ad attenersi ai parametri ed agli elevati standard qualitativi stabiliti dalle Direttive comunitarie e, in particolare, dalla Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato
interno; standard ulteriormente accentuati dalla Proposta di Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi 2012/0180 (COD), di recente approvata dalla Commissione Europea.
Detti principi sono intesi a valorizzare, tra l’altro: la massima trasparenza delle procedure e delle relative comunicazioni; l’agevole accesso alle informazioni (che comprendono anche i costi dettagliati del servizio svolto, ovvero la metodologia di calcolo dei prezzi/tariffe applicate – cfr. Capo V, art. 22, comma 3, lett. a della Direttiva 2006/123, cit. e Capo V, art. 18 della citata Proposta di Direttiva); la tenuta e l’aggiornamento delle Banche Dati; l’adozione di più incisive regole in materia di contabilità e bilancio, di governance e di controllo.

3. Quali sono i rischi che corre l’utilizzatore finale ove diffonda nei suoi punti vendita un repertorio “non tutelato da SIAE” nel caso in cui al suo interno siano presenti, a sua insaputa, brani che in realtà risultano essere effettivamente tutelati da SIAE direttamente o su mandato delle altre Società di diritto d’autore internazionali con le quali SIAE ha accordi di rappresentanza in Italia?
La legge sul diritto d’autore (che attua in questo direttive comunitarie e trattati internazionali) è molto chiara: l’utilizzatore finale che diffonde opere senza il consenso preventivo del titolare del diritto d’autore, e per esso della SIAE incorre nelle sanzioni civili e penali previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui anche una sola opera di un autore associato alla SIAE. risultasse presente tra quelle diffuse in un esercizio che ritenga di avvalersi dell’offerta Soundreef o di altre società similari, la SIAE si vedrebbe costretta ad attivare azioni legali nei confronti dell’utilizzatore finale, a tutela dei diritti dei propri aderenti.

4. Quale valore ha la dichiarazione di manleva rilasciata dalle cosiddette “società di collecting private” in merito all’utilizzo del proprio repertorio e quali sono le eventuali responsabilità dell’utilizzatore finale in caso di contestazioni e/o azioni legali da parte di terzi?
Come detto, l’azione di SIAE - a tutela dei diritti dei propri associati e degli aderenti alle società d’autore che essa rappresenta - è comunque volta in primo luogo nei confronti dell’utilizzatore finale, nella persona del titolare del punto vendita o dello spazio commerciale.
La manleva che società come Soundreef o altre società similari offrono (ferma restando la loro diretta responsabilità per utilizzazioni illegali da loro stesse direttamente compiute, ad esempio all’atto della riproduzione dei brani nella loro banca dati) consente esclusivamente all’utilizzatore di essere tenuto indenne da quanto risultasse tenuto a pagare, mentre non vale a tenere indenni i titolari degli esercizi commerciali dall’eventuale responsabilità penale, di natura strettamente personale, conseguente all’utilizzazione abusiva.


5. Quanti brani tutelati SIAE devono essere diffusi perché un punto vendita ricada nell’obbligo di pagamento degli importi SIAE previsti per la musica d’ambiente? Esiste una sorta di “franchigia” o basta anche l’esecuzione e la diffusione di un solo brano tutelato SIAE perché questo avvenga?
L’utilizzazione anche di un solo brano tutelato SIAE, anche se parziale, è comunque sempre subordinata al rilascio della relativa licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Non è prevista alcuna “franchigia”.

6. Gli utilizzatori finali del repertorio “non tutelato SIAE” (ipoteticamente affidato ad esempio a Soundreef o ad altre società similari) possono inserire nei propri palinsesti spot pubblicitari realizzati da terzi che al loro interno vedano la presenza di brani provenienti da repertori tutelati SIAE? Ad esempio cosa succederebbe nel caso in cui all’interno di un palinsesto totalmente Soundreef o di altre società similari venisse diffuso uno spot della CocaCola contenente un brano di un autore tutelato SIAE?
Anche per gli spot pubblicitari l’utilizzazione di opere amministrate dalla SIAE può legittimamente avvenire solo dietro specifica autorizzazione. In tal caso i titolari dei diritti concedono direttamente una licenza per la sincronizzazione del brano con il messaggio pubblicitario, che tiene conto anche del diritto morale dell’autore, mentre la licenza della SIAE copre la pubblica esecuzione nei punti vendita.
Ne consegue che, nel caso in cui in un palinsesto totalmente composto da brani appartenenti ad un repertorio gestito da una cosiddetta “società di collecting privata” (vedi ad esempio Soundreef) o da altre società assimilabili per attività venisse eseguito e diffuso uno spot pubblicitario contenente un brano tutelato da SIAE, si ricadrebbe nel caso già illustrato: l’utilizzazione di quel brano (anche uno solo, anche se parziale) è subordinata al rilascio della licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Come detto, non è prevista alcuna “franchigia”.

7. Cosa succede in quei punti vendita (vedi ad esempio centri commerciali) che hanno un’area dedicata all’esposizione tecnologia hi-fi, radio e tv e che intendono utilizzare repertorio non tutelato SIAE (ad esempio l’ambito Soundreef o di altre società similari) per la diffusione all’interno del punto vendita stesso?
Per quanto riguarda le aree dedicate all’esposizione tecnologica all’interno di punti vendita, è necessaria l’autorizzazione della SIAE, che viene rilasciata a tariffe particolari, forfettarie e minimali per tutti i repertori dalla stessa amministrati; pertanto il corrispondente importo deve comunque essere pagato anche qualora nel punto vendita venga diffuso repertorio Soundreef o di altre società similari ed anche se i televisori e gli hi-fi vengano accesi per il tempo strettamente necessario alla dimostrazione al cliente.

8. Quali sono i controlli che possono essere effettuati nei punti vendita dagli ispettori SIAE al fine di verificare l’eventuale presenza nel palinsesto di brani appartenenti al repertorio tutelato SIAE?

Premesso che la SIAE non tutela solo il repertorio nazionale, ma anche quello internazionale, sulla base degli accordi di rappresentanza con le altre società di gestione collettiva, va chiarito che gli ispettori SIAE, secondo la giurisprudenza, assumono la qualità di “pubblico ufficiale” ovvero di “incaricato di pubblico servizio” nello svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza finalizzate alla prevenzione e/o repressione di eventuali illeciti in materia di diritto d’autore, avvalendosi dei poteri e degli strumenti a tal fine necessari.
Come è noto, i controlli di questo tipo sono sistematici e vengono condotti dalla SIAE in modo capillare sul territorio nazionale, in modo tale da assicurare il rispetto dei diritti e da verificare l’effettiva corrispondenza delle dichiarazioni degli utilizzatori circa la provenienza e la consistenza della musica d’ambiente, come di qualsiasi altro prodotto o servizio musicale offerto al pubblico.

Per giurisprudenza costante, i verbali e le registrazioni degli ispettori SIAE hanno pieno valore di prova anche per quanto riguarda le attestazioni di fatto ivi contenute, comprese quelle relative alla utilizzazione di opere amministrate, da cui derivano conseguenze giuridicamente rilevanti.

domenica 19 ottobre 2014

La posizione ufficiale di SIAE su SoundReef

A scopo informativo riportiamo il documento diffuso da SIAE in cui si esprime la posizione ufficiale della collecting society italiana in merito all'attività di SoundReef, società basata nel Regno Unito che si occupa di intermediazione e gestione dei diritti d'autore. Si tratta di un documento diffuso sul sito della SIAE negli anni scorsi (probabilmente nel 2011) e al quale è seguito un altro documento con apposite FAQ per gli utenti e per i semplici curiosi. [Fonte del documento: sito SIAE]

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In esito alle richieste di chiarimenti pervenute in relazione all’offerta dei servizi di Soundreef, si rappresenta quanto segue.
L’operazione proposta da Soundreef, contrariamente a quanto la stessa lascerebbe intendere, non è esente da rischi per l’utilizzatore.
Solo limitatamente ai profili che riguardano più direttamente gli utilizzatori ed agli aspetti specifici evidenziati nel sito web di Sound Reef e nel materiale promozionale diffuso, si segnalano i punti critici delle affermazioni di quest’ultima.

1) Soundreef si auto-qualifica “collection Society” di diritto inglese.
Essa peraltro non fornisce alcuna indicazione sugli strumenti eventualmente adottati per il rispetto delle regole di buon governo nello svolgimento della propria attività.
In ambito comunitario trasparenza, affidabilità e responsabilità dell’operato delle Società di gestione collettiva, così come i relativi controlli da parte di autorità pubbliche o di organi specifici, sono da tempo ritenuti elementi di fondamentale importanza (vedasi ad esempio la Comunicazione della Commissione Europea 2004/261 nonché quella di imminente pubblicazione, relative tra l’altro alla riforma delle società di gestione collettiva).
Le Società di gestione collettiva costituite e riconosciute come tali, quale è la S.I.A.E., devono quindi dare, e danno, ampie garanzie circa la correttezza nell’acquisizione del repertorio, l’effettiva disponibilità dello stesso e l’attribuzione dei compensi ai titolari dei diritti.
Proprio per queste ragioni esse sono soggette a controlli anche contabili.

2) Soundreef rassicura gli utilizzatori in ordine alla legittimità del proprio operato e garantisce gli stessi, offrendo ampia manleva per eventuali rivendicazioni di società di gestione collettiva (in particolare, S.I.A.E.) nei loro confronti.
Le società di gestione collettiva hanno in genere, quantomeno in ambito europeo, un mandato esclusivo per l’amministrazione dei diritti dei loro aderenti.
Soundreef non può dunque affermare di poter legittimamente intermediare il diritto di pubblica esecuzione e/o di comunicazione al pubblico di opere musicali i cui aventi diritto aderiscono alla S.I.A.E., tranne nei casi in cui gli stessi abbiano, nei modi e limiti previsti dalle previsioni regolamentari interne, ritirato il mandato in relazione ad una o più categorie di diritti sulle proprie opere. E ciò ad oggi non risulta avvenuto proprio in relazione all’ipotesi di utilizzazione dei brani negli esercizi commerciali.
In altre parole, nel caso in cui un’opera di un autore associato alla SIAE risultasse presente fra quelle diffuse in un esercizio che ritenga di avvalersi dell’offerta Soundreef, la S.I.A.E. dovrebbe necessariamente attivare ogni azione prevista dalla legge a tutela dei diritti dei propri aderenti. Non solo, ma la manleva che Soundreef offre non varrebbe a tenere indenni i titolari degli esercizi commerciali dall’eventuale responsabilità penale, di natura strettamente personale, conseguente alle utilizzazioni abusive.

3) Soundreef dichiara di disporre di un vasto repertorio definito di autori “più o meno famosi”, comprensivo anche di brani “ appartenenti ad iscritti S.I.A.E.”.
Senza entrare nel merito della qualità dell’offerta musicale di Soundreef, il repertorio nazionale ed internazionale amministrato da S.I.A.E. comprende oltre 5 milioni di opere a fronte delle 100.000 dichiarate da Soundreef e soprattutto include tutte le opere di successo italiane e mondiali.
Quindi, chi intenda avvalersi di Soundreef deve essere ben consapevole che in nessun caso può lecitamente utilizzare anche un solo brano amministrato da S.I.A.E. senza incorrere nelle richiamate responsabilità; per fare un esempio concreto, non potrebbe utilizzare nel periodo natalizio i brani celebri che tradizionalmente caratterizzano l’atmosfera festiva.
L’operazione proposta da Soundreef, dunque, può comportare per l’utilizzatore i rischi e gli svantaggi che si sono sopra evidenziati.
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni, anche sulla base di eventuali maggiori elementi di conoscenza circa le concrete modalità operative adottate da Soundreef, nonché le attività dalla stessa svolte in ambito comunitario ed in particolare nel Paese d’appartenenza, ove dovrebbero essere dislocate le risorse patrimoniali che costituiscono tra l’altro la garanzia per gli autori e per gli utilizzatori (allo stato del tutto ignote).