Visualizzazione post con etichetta monopolio siae. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta monopolio siae. Mostra tutti i post

venerdì 29 aprile 2016

Fedez lascia SIAE per Soundreef: "maggiore trasparenza e meritocrazia"

Il rapper Fedez, al secolo Federico Lucia, ha annunciato di aver deciso di svincolarsi da SIAE per affidare la gestione e intermediazione dei suoi diritti d'autore a Soundreef, poichè ne apprezza la maggiore trasparenza e meritocrazia e perché in generale simpatizza per il mondo delle startup e delle realtà imprenditoriali che fanno innovazione.

Il fondatore di Soundreef, Davide D'Atri (nella foto, a sinistra, assieme a Fedez), parla di un imminente effetto domino che porterà molti artisti italiani a fare la stessa scelta.
«Quella di Federico è una scelta coraggiosa ma anche di innovazione, dettata dalla voglia di cambiare il sistema che garantisce i più forti. La rivoluzione digitale non poteva che travolgere i monopoli che ancora resistono nel nostro Paese. Assisteremo presto a un effetto domino».
Un annuncio che, probabilmente non a caso, cade proprio in un periodo molto caldo che segna un periodo di transizione epocale per il sistema di gestione collettiva del copyright in tutta Europa.

Ecco il video di Repubblica.it con la conferenza stampa:



[AGGIORNAMENTO] E la SIAE, dal canto suo, come l'ha presa? In un comunicato comparso sul sito SIAE nel tardo pomeriggio del 29 aprile, si legge:
Abbiamo saputo e preso atto della scelta di Fedez e certamente ci dispiace perdere uno dei nostri 80.000 associati. Continuiamo a stimare ed apprezzare Fedez come autore e come artista e tuttavia riteniamo che talune sue dichiarazioni siano frutto di una non corretta informazione.

Altri articoli che ne hanno parlato:

giovedì 21 aprile 2016

SIAE e Soundreef a confronto su Rai Radio 1

Ieri mercoledì 20 aprile 2016, giorno in cui alla Camera dei Deputati è iniziata la discussione della legge delega che dovrebbe avviare una riforma del sistema di gestione collettiva dei diritti d'autore in Italia (maggiori info), il programma Bianco e nero di Radio1 Rai è diventato teatro di un inedito confronto tra Soundreef e SIAE. Da un lato Davide D'Atri (fondatore e attuale presidente Soundreef) e dall'altro Matteo Fedeli (Direttore Musica Siae) hanno avuto finalmente modo di incrociare i loro punti di vista in un'occasione di informazione seria e ben fatta.

Riportiamo il podcast integrale della puntata, assolutamente da ascoltare.





lunedì 11 aprile 2016

L'impatto della Direttiva Barnier sul sistema SIAE: il video esplicativo di G.M. Riccio

In questo video l'avvocato Giovanni Maria Riccio (autore del libro "Copyright collecting societies e regole di concorrenza. Un'indagine comparatistica" ed esperto in materia di diritto d'autore) spiega le implicazioni della cosiddetta Direttiva Barnier sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e come il suo recepimento può impattare sul sistema SIAE e sulla delicata questione del monopolio legale.

Per maggiori informazioni sul tema, rimando alla lettura del capitolo 4 del libro "Siae: funzionamento e malfunzionamenti".





Riccio in un altro breve video (uscito in occasione del "tweet bomb" #franceschiniripensaci) coglie l'occasione anche per punzecchiare il Ministro Franceschini, che di recente ha dichiarato che "altri paesi europei ci invidiano il modello SIAE", chiedendogli di spiegare di preciso che cosa ci viene invidiato.



Altri video simili:



giovedì 7 aprile 2016

Oggi a Roma gli stati generali delle realtà che vogliono una SIAE migliore

Questa sera a Roma, presso l'Angelo Mai in viale delle Terme di Caracalla, si terrà una sorta di "stati generali" delle realtà italiane che vogliono il superamento del vetusto modello SIAE. Titolo dell'evento "Tutta un'altra musica. Prospettive future per il mercato del diritto d'autore in Italia dopo la Direttiva Barnier".


La data non è stata scelta a caso: in questi giorni infatti (il 10 aprile per la precisione) scade il termine imposto dalla Direttiva Barnier entro cui gli stati membri dell'Unione Europea dovrebbero adeguare e riallineare le loro normative interne in tema di gestione collettiva dei diritti d'autore. Il legislatore italiano se l'è presa comoda, lasciando passare il termine ed esponendo così l'Italia al rischio dell'ennesima procedura di infrazione da parte delle istituzioni europee.
All'evento, parteciperanno sia alcuni esperti del settore (tra cui il nostro Simone Aliprandi) che nella prima parte dell'evento si preoccuperanno di approfondire le questioni tecnico-giuridiche, sia i portavoce di realtà associative, imprenditoriali e di categoria direttamente toccate dai temi della direttiva. E sarà garantito ampio spazio al dibattito pubblico.

Il tutto sarà trasmesso in streaming (ricollegatevi qui oggi pomeriggio per avere il link preciso) e sarà registrato affinché se ne possa tenere traccia in futuro.


venerdì 1 aprile 2016

SIAE acquisisce Soundreef Italia. "Così la smetteranno di interferire col nostro monopolio"

La notizia è arrivata nella nottata dopo un'intera giornata di trattative tra Luca Scarfoni, amministratore delegato di Soundreef Italia Coop. e la dirigenza della Società Italia Autori Editori.
Era da un po' di tempo che tra le due società si era creata tensione e molti avevano fatto notare come fosse difficile la convivenza di due realtà simili sul territorio italiano.
SIAE ha acquisito l'85% delle azioni della cooperativa (quotata in borsa dallo scorso novembre), unica realtà che è riuscita a portare un po' di innovazione nel settore della gestione e intermediazione dei diritti d'autore. In questo modo, di fatto, la storica collecting society pubblica è in grado di fare ciò che vuole della concorrente.
Da quanto emerso nelle conferenza stampa di ieri, pare che la prospettiva più credibile si quella di un pieno accorpamento di Soundreef Italia all'interno di SIAE.
"Così adesso la smetteranno di interferire con il nostro mercato e mettere in pericolo il monopolio che la legge italiana ci affida dal 1941!"
ha dichiarato con un tono di sarcastica soddisfazione il Responsabile comunicazioni esterne di SIAE, dott. Giorgio Maverico.
Ora però non è chiaro che cosa succederà agli autori che in questi anni hanno affidato la gestione dei loro diritti alla nuova società proprio perché non potevano più sopportare le politiche di gestione adottate da SIAE. L'ipotesi più probabile è che vengano automaticamente riportati al sistema di gestione SIAE e che, a titolo di penale per il loro comportamento infedele, vengo loro sospeso il diritto di voto in assemblea per i prossimi 3 anni.
"Chissenefrega!" ha risposto rassegnato il portavoce degli autori iscritti a Soundreef Italia; "tanto il nostro voto in SIAE non valeva nulla già prima!".
Ovviamente molte questioni sono ancora aperte e necessitano chiarimenti. Forniremo aggiornamenti appena disponibili.

- - - - - - -

EDIT del 2 aprile 2016: trattasi ovviamente di articolo "pesce d'aprile". Non esiste alcuna Soundreef Italia Coop e tanto meno potrebbe essere quotata in borsa (in quanto semplice società cooperativa); ne consegue anche che Luca Scarfoni è solo un nome di fantasia; inoltre in SIAE non esiste alcun Responsabile comunicazioni esterne che si chiami Giorgio Maverico.

martedì 3 novembre 2015

La SIAE è davvero un monopolio? Vice intervista Mister Soundreef

Il portale sulla musica Noisey.vice.com ha pubblicato un'approfondita intervista a Davide D'Atri, fondatore (assieme Francesco Danieli) di Soundreef, cioè la collecting society innovativa che, pur basata legalmente in Regno Unito, sta progressivamente insidiando il ruolo "monopolista" della SIAE.
D'Atri spiega quali sono i tre principi cardine su cui vuole fondarsi l'attività della sua azienda.
1) Trasparenza. Gli artisti devono sapere dove e come la loro musica viene suonata, e questo è un discorso tecnologico. Il legale non c’entra niente, le leggi non c’entrano niente, sono fumo negli occhi. Questa è una questione di tecnologia. Si tratta di ricostruire un’infrastruttura tecnologica che rimetta la musica in mano agli artisti. Cioè, se tu vai su Soundreef puoi vedere se la tua musica è stata passata a Stoccolma o a Roma o in Spagna, ogni due passaggi prendi tre centesimi. Questo non avviene nelle collecting society normali. 
IL LIBRO
2) Rapidità dei pagamenti. Se io raccolgo oggi, entro novanta giorni ti devo pagare. Lo standard del mercato è che io raccolgo oggi, per il mercato nazionale te li dò entro ventiquattr’ore, per l’internazionale te li dò entro trentasei mesi. Cioè, è assurdo. È come se tu scrivessi questo articolo oggi e ti pagassero tra trentasei mesi. Per quanto ci riguarda è inaccettabile. 
3) Divisione analitica dei pagamenti. Perché tante volte si sente dire “noi dividiamo in maniera forfettaria”. Significa che se io raccolgo duemila euro, io questi duemila euro non li divido secondo ciò che è stato effettivamente suonato, ma li divido secondo i criteri che il mio Consiglio d’Amministrazione ha deciso. Quindi non viene pagato ciò che viene effettivamente suonato, ma ciò che è stato stabilito da alcuni dirigenti! Che secondo noi è inaccettabile. La tecnologia permette di individuare qualsiasi passaggio musicale su praticamente il 99 percento delle utilizzazioni, quindi è nostro compito pagare strettamente solo quello che viene passato. Ogni passaggio, un pagamento. [...]
Leggi l'intera intervista all'indirizzo http://noisey.vice.com/it/blog/intervista-soundreef.
Vedi altri post di questo blog dedicati a Soundreef e soprattutto il testo dell'ordinanza del caso Soundreef vs SIAE (Tribunale di Milano, settembre 2014).

domenica 22 febbraio 2015

L'ordinanza del caso Soundreef vs SIAE (settembre 2014)

Ad ottobre dell'anno scorso è circolata la notizia di una ordinanza che sostanzialmente riconosceva la legittimità dell'operato di Soundreef, società di gestione collettiva dei diritti d'autore fondata in Regno Unito da imprenditori italiana che, operando principalmente attraverso Internet, agisce di fatto anche sul territorio italiano. Secondo il Tribunale di Milano l'attività di questo nuovo soggetto non è in violazione dell'art. 180 legge 633/1941, norma che riserva questa attività in esclusiva alla SIAE (e che quindi sorregge quello che comunemente è chiamato "monopolio SIAE).
L'ordinanza è stata salutata (anche sui media generalisti) come un primo passo verso il superamento del cosiddetto monopolio SIAE. Molti hanno letto i vari articoli usciti in quei giorni, ma pochi hanno letto il testo dell'ordinanza, che è davvero ben scritta (la firma è del Giudice Marina Tavassi, solitamente molto oculata su questi temi). Di seguito riportiamo l'estratto più interessante e successivamente il PDF integrale del provvedimento.

Potrebbero interessarti anche...

Estratto dell'ordinanza
[...] Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall'art. 180 L.aut. Nel sembra infatti potersi affermare che la musica, per lo più, se non esclusivamente, inglese, statunitense o comunque di autori ed interpreti stranieri, gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba essere obbligatoriamente affidata all'intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza.
L'art. 180 L. aut. , infatti, proprio in quanto stabilisce simili limiti, non può che essere considerato norma di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione. Un'interpretazione estensiva della medesima norma, diretta ad estenderne la portata al di fuori dell'espressa previsione letterale non sarebbe legittima. Né tale norma può essere estrapolata dal contesto normativo in cui è inserita, ovvero nella legge sul diritto d'autore nazionale, dovendosi rilevare che il successivo art. 185 della stessa legge limita l'applicazione dell'intero complesso di norme alle opere di autori italiani, recitando: “Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189” (che qui non rilevano). E' poi previsto al secondo comma che “si applica ugualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per prima volta in Italia” (e non è questo il caso), potendo essere applicata (terzo comma) “ad opere di autori stranieri, fuori dalle condizione di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistono le condizioni previste negli articoli seguenti”. Ricorre quindi l'ipotesi di cui all'art. 186 il quale prevede che “Le convenzioni internazionali per la protezione
delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri”, dovendosi quindi fare riferimento alla Convenzione di Berna. Tale Convenzione, all'art. 5, richiama la legge nazionale non con un rinvio generico ed omnicomprensivo come vorrebbe la difesa di Piccinelli e di Ros&Ros, ma solo prevedendo che “gli autori godono ... dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali” (par.1); il par. 2 della medesima norma prevede che il godimento e l'esercizio di questi diritti non siano sottoposti ad alcuna formalità e il par. 3 ribadisce che l'autore allorché non appartenga al paese d'origine dell'opera per la quale è protetto dalla Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
Il complesso della normativa, quindi, si preoccupa chiaramente di tutelare gli autori, i loro diritti, la loro posizione attiva, non certo imponendo loro vincoli o limitazioni ed anzi espressamente escludendolo (par. 2 sopra richiamato).
Ulteriori conferme - salvi diversi approfondimenti in sede di merito - sembrano potersi trarre dallo Statuto della SIAE (DM 4.6.2001). Lo Statuto all'art. 2 indica che sono “associati” le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti in quanto autori. Per le persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. titolari di diritti d'autore la disposizione prevede che la loro situazione sia parificata a quella degli autori italiani ove i soggetti stranieri titolari di diritti facciano espressa domanda di associazione alla SIAE (comma 1), oppure conferiscano mandato alla SIAE (comma 2). Sembra quindi che ammissibile anche l'ipotesi in cui detti autori non intendano conferire mandato alla SIAE (in ogni caso non è sancito alcun obbligo in tal senso a loro carico), ma si affidino - secondo quanto sostiene la difesa di Soundreef - ad altri soggetti intermediari.
Non sembra quindi potersi affermare che per gli autori stranieri sussista un obbligo di rispetto della riserva di legge prevista dal combinato disposto degli artt. 180 e 185 L. aut. per gli autori italiani, e quindi che, ove intendano affidare a terzi la gestione dei loro diritti, si debbano obbligatoriamente rivolgere alla SIAE.
Specularmente - ancorché il punto sia da approfondire in sede di giudizio di merito - non vi è alcun obbligo di rivolgersi a società di gestione che operino in Italia per quanto riguarda i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore e/o i diritti connessi di produttore.
Quanto alle collecting society non può dirsi che ricorra un obbligo per le stesse di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la collecting society locale. Quest'ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo. [continua...]