mercoledì 29 ottobre 2014

Le precisazioni di Soundreef sulle FAQ diffuse da SIAE

Per chiudere il quadro del confronto SIAE vs SoundReef, riportiamo il documento diffuso da Soundreef per rispondere puntualmente alle FAQ rilasciate da SIAE con la circolare del 3 ottobre 2012 (che abbiamo già riportato - vedi).
[Fonte del presente documento: sito Soundreef]



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COMUNICATO AI CLIENTI ED ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Oggetto: Circolare SIAE del 3 ottobre 2012 e FAQ allegate

Facciamo riferimento alla comunicazione in oggetto.

Nessuna legge vieta a Soundreef l’esercizio dell’attivita’.
Nessuna disposizione di legge vieta a Soundreef l’esercizio della propria attività in Italia giacché la SIAE è titolare solo di taluni poteri in esclusiva mentre non sussiste alcun monopolio legale in relazione alla distribuzione e commercializzazione, in Italia, di diritti d’autore acquisiti all’estero da una società di diritto straniero. Al contrario, l’attività svolta da Soundreef è pienamente lecita tanto alla stregua della disciplina italiana che di quella europea.

Nessuna azione di recupero credito o procedura sanzionatoria.
La Soundreef licenzia musica ad alcune delle più grandi catene italiane per un totale di oltre 2000 punti vendita e nessun cliente della Soundreef è stato coinvolto in qualsivoglia genere di procedura sanzionatoria – di carattere civile o penale – né è stato destinatario di azioni di recupero di crediti da parte di SIAE e/o titolari dei diritti.

Nessuna responsabilita’ penale e civile per i nostri clienti.
Le FAQ della SIAE e relative nostre risposte che alleghiamo alla presente, ci hanno inoltre aiutato ad evidenziare che, la responsabilità penale non è un rischio che i nostri clienti incorrono, e che l’eventuale responsabilità civile, sul piano economico, come ricorda la stessa SIAE, è interamente a carico della Soundreef.

Soundreef non diffonde opere tutelate da SIAE.
È inoltre opportuno precisare che, Soundreef riconosce ai propri clienti, esclusivamente diritti su opere non appartenenti al repertorio SIAE, ovvero su opere in relazione alle quali, gli originari titolari dei diritti, hanno espressamente revocato e/o limitato il mandato eventualmente conferito alla SIAE. La Soundreef dispone di regolari contratti con ciascuno dei titolari dei brani.

Diritto al libero mercato per gli esercenti.
Gli esercenti hanno diritto a comprare la licenza per la diffusione di musica all’interno dei propri locali, da qualsiasi soggetto che sia in possesso dei relativi diritti.
La circolare della SIAE rappresenta una forma di concorrenza sleale nei confronti della nostra società. Pertanto con riserva di tutelare i nostri diritti ed interessi – primo tra tutti quello alla competizione su un mercato libero, aperto e trasparente – riteniamo, frattanto, opportuno formulare alcuni chiarimenti in relazione al contenuto delle FAQ predisposte dalla SIAE.

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Ritrascriviamo, qui di seguito, le FAQ predisposte dalla SIAE, con alcuni nostri brevi commenti ed osservazioni in relazione a ciascuna domanda e risposta.

FAQ 1: disposizioni di legge per le Collecting Society in Italia ed Europa. FAQ 2: regole e disposizioni per le Collecting Society.
FAQ 3: cosa rischia l’utilizzatore di brani Soundreef?
FAQ 4: il valore della manleva offerta da Soundreef?
FAQ 5: franchigia
FAQ 6: è possibile diffondere spot promozionali mentre si diffondono brani tutelati da Soundreef?
FAQ 7: è possibile pagare SIAE per gli hi-fi e televisioni in esposizione e Soundreef per il resto del punto vendita?
FAQ 8: i poteri degli ispettori SIAE

FAQ 1. Può una cosiddetta “società di collecting privata” (si vedano ad esempio i casi di Soundreef o, per estensione, di altre società similari) – operare legittimamente sul territorio italiano per l’incasso dei diritti d’autore di pubblica esecuzione dovuti per la diffusione di musica all’interno di punti vendita o spazi commerciali aperti al pubblico?
SIAE: In base alla Legge italiana sul diritto d’autore, l’attività di intermediazione per l’esercizio di una serie di diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno è tuttora riservata, in via esclusiva, alla S.I.A.E..Secondo l’attuale orientamento delle istituzioni comunitarie, è possibile per ciascuna società di gestione collettiva operare anche al di fuori del proprio territorio (coincidente con il mercato geografico di ambito nazionale) rilasciando ad utilizzatori stabiliti in qualsiasi Stato MEMBRO DELL’Unione europea una licenza cd. Multi territoriale, limitatamente alle utilizzazioni on-line di opere musicali. Per chiarezza, la diffusione di musica all’interno di punti vendita e di spazi commerciali aperti al pubblico implica due tipologie di utilizzazione: la prima per la trasmissione del segnale (che può essere effettuata con qualsiasi modalità tecnica) e l’altra per l’ascolto ovvero la pubblica esecuzione nei punti vendita.
SOUNDREEF: Nessuna disposizione di legge vieta a Soundreef l’esercizio della propria attività in Italia giacché la SIAE – come correttamente rilevato – è titolare solo di taluni poteri in esclusiva mentre non sussiste alcun monopolio legale in relazione alla distribuzione e commercializzazione, in Italia, di diritti d’autore acquisiti all’estero da una società di diritto straniero.
E’, d’altra parte, evidente che se l’attività di Soundreef fosse illecita, SIAE avrebbe già da tempo agito per ottenerne il fermo da parte della competente Autorità.
Al contrario, l’attività svolta da Soundreef è pienamente lecita tanto alla stregua della disciplina italiana che di quella europea.

SIAE, omette, peraltro, di riferire che, la questione relativa alla liceità o meno dell’attività svolta da Soundreef non ha, comunque, alcuna conseguenza sul fronte dei clienti di quest’ultima.


FAQ 2. Qualora la normativa consentisse a una “società di collecting privata” di operare sul territorio italiano, quali sono le regole che la stessa sarebbe tenuta a rispettare e quali le garanzie che dovrebbe fornire agli utilizzatori del suo repertorio, ma anche nei confronti degli aventi diritto (autori, compositori, artisti)?
SIAE: Fermo restando quanto evidenziato sulla esclusiva riconosciuta alla S.I.A.E., la prima garanzia che ogni società di gestione collettiva dei diritti è tenuta a prestare nei confronti degli utilizzatori e degli aventi diritto è quella di una gestione responsabile, anche in termini di legittima disponibilità del repertorio che essa dichiara di amministrare. Le opere che costituiscono il repertorio amministrato, cioè, non devono essere state affidate in tutela ad altre società ed i relativi diritti di utilizzazione economica devono essere nella piena disponibilità del soggetto (autore/editore) che conferisce il mandato per la gestione. Le società si assumono quindi la responsabilità di accertare che esista una valida “catena dei diritti”, anche svolgendo tutte le necessarie verifiche delle condizioni contrattuali concordate tra l’autore e l’editore.Ciascuna società di gestione collettiva dei diritti (d’autore o connessi), inoltre, è tenuta ad attenersi ai parametri ed agli elevati standard qualitativi stabiliti dalle Direttive comunitarie e, in particolare, dalla Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno; standard ulteriormente accentuati dalla Proposta di Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi 2012/0180 (COD), di recente approvata dalla Commissione Europea.Detti principi sono intesi a valorizzare, tra l’altro: la massima trasparenza delle procedure e delle relative comunicazioni; l’agevole accesso alle informazioni (che comprendono anche i costi dettagliati del servizio svolto, ovvero la metodologia di calcolo dei prezzi/tariffe applicate –cfr. Capo V, art. 22, comma 3, lett. A della Direttiva 2006/123, cit. e Capo V, art. 18 della citata Proposta di Direttiva); la tenuta e l’aggiornamento delle Banche Dati; l’adozione di più incisive regole in materia di contabilità e bilancio, di governance e di controllo.
SOUNDREEF: Le considerazioni svolte dalla SIAE in risposta alla presente domanda sono largamente condivisibili.
Soundreef – come si evince agevolmente dallo schema del contratto che perfeziona con i propri clienti – soddisfa pienamente tutti gli standard richiamati dalla SIAE e ciò a prescindere dalla circostanza che si tratti di standard dettati dalla legge o di mera opportunità e trasparenza. Tali standard sono poi rispettati anche nei cfr. degli aventi diritto che hanno piena contezza delle royalties di loro spettanza.


FAQ 3. Quali sono i rischi che corre l’utilizzatore finale ove diffonda nei suoi punti vendita un repertorio “non tutelato da SIAE” nel caso in cui al suo interno siano presenti, a sua insaputa, brani che in realtà risultano essere effettivamente tutelati da SIAE direttamente o su mandato delle altre Società di diritto d’autore internazionali con le quali SIAE ha accordi di rappresentanza in Italia?
SIAE: La legge sul diritto d’autore (che attua in questo direttive comunitarie e trattati internazionali) è molto chiara: l’utilizzatore finale che diffonde opere senza il consenso preventivo del titolare del diritto d’autore, e per esso della S.I.A.E., incorre nelle sanzioni civili e penali previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui anche una sola opera di un autore associato alla S.I.A.E. risultasse presente tra quelle diffuse in un esercizio che ritenga di avvalersi dell’offerta Soundreef o di altre società similari, la S.I.A.E. si vedrebbe costretta ad attivare azioni legali nei confronti dell’utilizzatore finale, a tutela dei diritti dei propri aderenti.
SOUNDREEF: La risposta data da SIAE alla presente domanda è lacunosa ed ambigua. La SIAE infatti omette di riferire che laddove l’utilizzatore acquisti i diritti da Soundreef, questi non corre alcun rischio di carattere penale giacché la società dante causa gli garantisce la legittima provenienza dei diritti e, pertanto, l’utilizzatore non verrà mai a trovarsi nella condizione di consapevole utilizzo abusivo di altrui diritto che è presupposto indefettibile per qualsivoglia responsabilità penale. E’ inoltre opportuno precisare che Soundreef riconosce ai propri clienti esclusivamente diritti su opere non appartenenti al repertorio SIAE ovvero su opere in relazione alle quali, gli originari titolari dei diritti, hanno espressamente revocato e/o limitato il mandato eventualmente conferito alla SIAE.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, è da escludere che i clienti di Soundreef – salvo che non comunichino al pubblico per scelta autonoma opere diverse da quelle oggetto dei diritti loro licenziati da Soundreef – corrano qualsivoglia rischio.
Soundreef, peraltro, rilascia ai propri clienti apposita malleva per l’eventualità – invero remota – che terzi sollevino qualsivoglia contestazione in relazione alla legittimità dell’utilizzo dei diritti d’autore licenziati da Soundreef.


FAQ 4. Quale valore ha la dichiarazione di manleva rilasciata dalle cosiddette “società di collecting private” in merito all’utilizzo del proprio repertorio e quali sono le eventuali responsabilità dell’utilizzatore finale in caso di contestazioni e/o azioni legali da parte di terzi?
SIAE: Come detto, l’azione di S.I.A.E. – a tutela dei diritti dei propri associati e degli aderenti alle società d’autore che essa rappresenta – è comunque volta in primo luogo nei confronti dell’utilizzatore finale, nella persona del titolare del punto vendita o dello spazio commerciale. La manleva che società come Soundreef o altre società similari offrono (ferma restando la loro diretta responsabilità per utilizzazioni illegali da loro stesse direttamente compiute, ad esempio all’atto della riproduzione dei brani nella loro banca dati) consente esclusivamente all’utilizzatore di essere tenuto indenne da quanto risultasse tenuto a pagare, mentre non vale a tenere indenni i titolari degli esercizi commerciali dall’eventuale responsabilità penale, di natura strettamente personale, conseguente all’utilizzazione abusiva.
SOUNDREEF: La risposta della SIAE è ampiamente condivisibile e siamo lieti che la SIAE ricordi che la manleva prestata da Soundreef vale, ovviamente, in relazione a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole – sul piano economico – dovesse derivare ai propri clienti per effetto dell’esecuzione del contratto così come, correttamente, riconosciuto dalla SIAE.
E’ superfluo poi che la SIAE ricordi che nell’ordinamento Italiano non sussista, invece, alcuna forma di manleva e/o garanzia possibile in relazione ad eventuali responsabilità penali.
Nella FAQ 3 abbiamo quindi chiarito che la responsabilità penale non è un rischio per i nostri clienti e nella FAQ 4 che la responsabilità civile, sul piano economico, è interamente a carico della Soundreef. Tutto questo a monte del fatto che, la Soundreef licenzia solo brani di cui dispone tutti i diritti e che non ha subito nessun procedimento civile o penale. Ci sembra quindi che la SIAE ci abbia aiutato a ricostruire un quadro piuttosto confortante per i nostri presenti e futuri clienti.


FAQ 5. Quanti brani tutelati SIAE devono essere diffusi perché un punto vendita ricada nell’obbligo di pagamento degli importi SIAE previsti per la musica d’ambiente? Esiste una sorta di “franchigia” o basta anche l’esecuzione e la diffusione di un solo brano tutelato SIAE perché questo avvenga?
SIAE: L’utilizzazione anche di un solo brano tutelato SIAE, anche se parziale, è comunque sempre subordinata al rilascio della relativa licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Non è prevista alcuna “franchigia”.
SOUNDREEF: Risposta corretta. Nessun commento. Nel repertorio oggetto del contratto di licenza tra Soundreef ed i clienti non vi è neppure un brano “tutelato SIAE”. Al riguardo è, peraltro, opportuno rilevare che l’obbligo di autorizzazione concerne le opere effettivamente comunicate al pubblico con la conseguenza che ogni eventuale obbligo di pagamento deve sempre essere parametrato all’opera o alle opere effettivamente comunicate e non può essere, invece, rapportato a periodi annuali di utilizzo.


FAQ 6. Gli utilizzatori finali del repertorio “non tutelato SIAE” (ipoteticamente affidato ad esempio a Soundreef o ad altre società similari) possono inserire nei propri palinsesti spot pubblicitari realizzati da terzi che al loro interno vedano la presenza di brani provenienti da repertori tutelati SIAE? Ad esempio cosa succederebbe nel caso in cui all’interno di un palinsesto totalmente Soundreef o di altre società similari venisse diffuso uno spot della Coca Cola contenente un brano di un autore tutelato SIAE?
SIAE: Anche per gli spot pubblicitari l’utilizzazione di opere amministrate dalla S.I.A.E. può legittimamente avvenire solo dietro specifica autorizzazione. In tal caso i titolari dei diritti concedono direttamente una licenza per la sincronizzazione del brano con il messaggio pubblicitario, che tiene conto anche del diritto morale dell’autore, mentre la licenza della SIAE copra l pubblica esecuzione nei punti vendita.Ne consegue che, nel caso in cui in un palinsesto totalmente composto da brani appartenenti ad un repertorio gestito da una cosiddetta “società di collecting privata” (vedi ad esempio Soundreef) o da altre società assimilabili per attività venisse eseguito e diffuso uno spot pubblicitario contenente un brano tutelato da SIAE, si ricadrebbe nel caso già illustrato: l’utilizzazione di quel brano (anche uno solo, anche se parziale) è subordinata al rilascio della licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Come detto, non è prevista alcuna “franchigia”.
SOUNDREEF: Risposta corretta. Nessun commento. Nelle playlist fornite da Soundreef non vi sono inserti musicali né Soundreef autorizza i propri clienti ad inserirne se non previo pagamento dei diritti su eventuali opere musicali utilizzare nell’ambito degli spot pubblicitari. Vorremmo però ricordare che abbiamo sempre risolto il “problema” degli spot commerciali per i nostri clienti. Vi preghiamo di contattarci per avere maggiori informazioni in merito.


FAQ 7. Cosa succede in quei punti vendita (vedi ad esempio centri commerciali) che hanno un’area dedicata all’esposizione tecnologia hi-fi, radio e tv e che intendono utilizzare repertorio non tutelato SIAE (ad esempio l’ambito Soundreef o di altre società similari) per la diffusione all’interno del punto vendita stesso?
SIAE: Per quanto riguarda le aree dedicate all’esposizione tecnologica all’interno di punti vendita, è necessaria l’autorizzazione della S.I.A.E., che viene rilasciata a tariffe particolari, forfettarie e minimali per tutti i repertori dalla stessa amministrati; pertanto il corrispondente importo deve comunque essere pagato anche qualora nel punto vendita venga diffuso repertorio Soundreef o di altre società similari ed anche se i televisori e gli hi-fi vengano accesi per il tempo strettamente necessario alla dimostrazione al cliente.
SOUNDREEF: Risposta corretta. Nessun commento. Ringraziamo la SIAE per aver fornito, ai nostri futuri clienti, un esempio concreto di possibile coesistenza tra SIAE e Soundreef in un punto vendita.


FAQ 8. Quali sono i controlli che possono essere effettuati nei punti vendita dagli ispettori SIAE al fine di verificare l’eventuale presenza nel palinsesto di brani appartenenti al repertorio tutelato SIAE?
SIAE: Premesso che la S.I.A.E. non tutela solo il repertorio nazionale, ma anche quello internazionale, sulla base degli accordi di rappresentanza con le altre società di gestione collettiva, va chiarito che gli ispettori S.I.A.E., secondo la giurisprudenza, assumono la qualità di “pubblico ufficiale” ovvero di “incaricato di pubblico servizio” nello svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza finalizzate alla prevenzione e/o repressione di eventuali illeciti in materia di diritto d’autore, avvalendosi dei poteri e degli strumenti a tal fine necessari. Come è noto, i controlli di questo tipo sono sistematici e vengono condotti dalla S.I.A.E. in modo capillare sul territorio nazionale, in modo tale da assicurare il rispetto dei diritti e da verificare l’effettiva corrispondenza delle dichiarazioni degli utilizzatori circa la provenienza e la consistenza della musica d’ambiente, come di qualsiasi altro prodotto o servizio musicale offerto al pubblico. Per giurisprudenza costante, i verbali e le registrazioni degli ispettori S.I.A.E. hanno pieno valore di prova anche per quanto riguarda le attestazioni di fatto ivi contenute, comprese quelle relative alla utilizzazione di opere amministrate, da cui derivano conseguenze giuridicamente rilevanti.

SOUNDREEF: La risposta della SIAE ci offre l’occasione per chiarire che gli ispettori SIAE, pur disponendo effettivamente degli ampi poteri di cui parla la stessa SIAE nella sua risposta sono altresì soggetti a specifici e stringenti obblighi tra i quali sembra opportuno ricordare, in particolare, quello relativo all’immediatezza della contestazione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere perfezionata senza ritardo a seguito dei rilievi e delle costatazioni.
In difetto, il diritto alla difesa dell’utilizzatore è irrimediabilmente compromesso ed ogni successivo atto della SIAE deve considerarsi inefficace.
E’, inoltre, opportuno ricordare che gli ispettori SIAE devono utilizzare nell’esercizio della propria attività ispettiva apposita strumentazione, idonea ad offrire adeguate garanzie circa il riconoscimento delle opere comunicate al pubblico e non possono avvalersi – come, invece, generalmente accade – di strumenti “amatoriali” ed inidonei ad offrire tali garanzie.

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Rimaniamo, naturalmente, a disposizione di tutti nostri clienti, delle associazioni di categoria e di chiunque fosse interessato alla nostra attività per fornire ulteriori chiarimenti.
Potete contattarci a questo indirizzo email: info@soundreef.com

1 commento:

  1. Le argomentazioni esposte dalle due società operanti in concorrenza sul mercato italiano (SIAE e SoundReef) sono di grande interesse per i loro potenziali clienti finali: esercizi commerciali e GDO.

    Dai contenuti esposti sembra che l'azione di SIAE, NON voglia/possa dimostrare la illecita attività delle nuove collecting societies (c.s.) nel mercato italiano.
    Attenzione invece è posta per elencare/paventare rischi e pericoli per gli utilizzatori finali, nel caso essi volessero aderire all'offerta della concorrente.

    Mi soffermo su due dei punti toccati, sperando altri utenti (o Simone stesso !!) possano intervenire per arricchire con una proficua discussione, le informazioni fin qui ottenute.
    Troverei interessante se si potessero approfondire questi due punti, che trovo rilevanti:
    1) Rischi di ordine economico e penale. (FAQ 3)
    2) Compensi SIAE anche per opere licenziate in esclusiva da SoundReef (FAQ 7)


    1) rischi di ordine economico e penale. (FAQ 3)
    Una evidente differenza tra le tesi delle due società emerge in merito alla responsabilità PENALE in cui incorrerebbe l'utente finale, sebbene in possesso di una dichiarazione che garantisca la legittima provenienza dei diritti. Tali dichiarazioni sembrano essere rilasciate da SoundReef e Jemendo Pro, per citarne alcune.

    Nella tesi SIAE, ove si riscontrasse per fatto imputabile alla c.s estera, la presenza “abusiva” di un brano protetto da SIAE nelle musiche di intrattenimento diffuse all'interno degli esercizi commerciali, la responsabilità penale graverebbe “ipso facto” in capo al gestore del punto vendita.
    Questo come interpretazione degli artt. 171 e seg. della Lda. (… è punito….. chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: … diffonde ..)

    Per Soundreef invece, la responsabilità penale, proprio in forza della dichiarazione che garantisce la legittima provenienza dei diritti, sarebbe preclusa ab origine. Punto cardine di questa tesi è che in base alla citata dichiarazione rilasciata, “l’utilizzatore non verrà mai a trovarsi nella condizione di consapevole utilizzo abusivo di altrui diritto che è presupposto indefettibile per qualsivoglia responsabilità penale”.
    La tesi di SoundReef sembra fare ricorso all'art 42 c.p., ove si esige per la configurabilità del reato la c.d. suitas, ovvero la coscienza e volontà della condotta.

    Chiedo conferma se tali posizioni sono state ben interpretate, nonché cenni sulla correttezza/fondatezza delle due tesi avverse.

    Quanto invece alla conseguente responsabilità civile, Soundreef fa riferimento ad una sorta di manleva che essa rilascerebbe ai propri clienti.
    Preciso che nelle fasi interlocutorie e precommerciali avute recentemente con SoundReef, non ho avuto un chiaro riscontro se tale manleva sia rilasciata ancor oggi.
    Similmente con Jamendo Pro, non mi è stata proposta una siffatta manleva.

    Mi chiedo tuttavia se, in forza della responsabilità contrattuale che le c.s. assumono nei confronti del cliente (licenziare brani di cui essi garantiscono l'esclusiva disponibilità), esse possano/debbano essere chiamate a comparire assieme al cliente per rispondere di eventuali illeciti contestati in Italia.
    Sempre che la legge applicabile nel contratto di fornitura sia quella italiana e non estera.

    Chiedo anche qui lumi agli esperti...

    2) Compensi SIAE anche per opere licenziate da SoundReef (FAQ 7)
    Viene descritta particolare fattispecie specifica: area dedicata all’esposizione tecnologia hi-fi ove si intenda utilizzare repertorio NON tutelato SIAE come ad esempio l’ambito Soundreef o di altre società similari.
    Dalle affermazioni di SIAE, e dalla risposta essenzialmente concorde di SoudReef, sembrerebbe esistere una precisa norma che preveda COMUNQUE debba essere pagata una tariffa forfettaria a SIAE, anche qualora venga diffuso repertorio Soundreef, o comunque non tutelato da SIAE.

    Non riesco a risalire alla norma di legge che disciplini questa (strana) fattispecie. A quale riferimento di legge occorre fare rimando ?

    Per Simone… ti tocca aggiornare le slides ;-)

    Cordialmente,

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NB: E' ATTIVATA LA MODERAZIONE DEI COMMENTI. Abbiate pazienza, verranno approvati nel giro di poco tempo.