a) sia garantita un’effettiva e adeguata partecipazione dei membri al processo decisionale
dell’organismo di gestione collettiva;
b) la rappresentanza delle diverse categorie di membri in seno all’Assemblea dei delegati sia
equa ed equilibrata.
11. All’assemblea dei delegati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 9.
12. Qualora lo statuto, in ragione della forma giuridica adottata, non preveda un’assemblea
generale dei membri o un’assemblea dei delegati, i poteri ad esse spettanti sono esercitati
dall’organo di cui all’articolo 11, in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e ai
commi 6 e 7.
ART. 11
(Organo di sorveglianza)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo statuto deve
prevedere l’istituzione di un organo che svolga funzioni di sorveglianza. Tale organo è composto in
modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri
dell’organismo di gestione collettiva.
2. L’organo di cui al comma 1 assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell’esercizio
delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari
degli organi di gestione.
3. I componenti dell’organo di sorveglianza devono presentare annualmente all’assemblea
generale una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le
informazioni di cui all’articolo 12, comma 9.
4. L’organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine di:
a) esercitare i poteri delegatigli dall’assemblea generale dei membri, anche ai sensi dell’articolo 10,
commi 2 e 5;
b) monitorare le attività degli amministratori di cui all’articolo 12, tra cui la corretta esecuzione
delle delibere dell’assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a quelle
sull’attuazione delle politiche generali di cui all’articolo 10, comma 4, lettere a), b), c) e d).
5. L’organo di sorveglianza riferisce in merito all’esercizio dei suoi poteri all’assemblea
generale dei membri almeno una volta l’anno.
6. Ai componenti dell’organismo di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l’articolo
12, commi da 1 a 9.
ART. 12
(Amministrazione degli organismi di gestione collettiva)
1. Gli amministratori degli organismi di gestione collettiva devono adempiere i doveri ad essi
imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro
specifiche competenze. Essi gestiscono le attività secondo principi di sana e prudente
amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di
controllo interno previsti dallo statuto.
2. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea generale dei membri.
3. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 2, gli amministratori possono essere revocati d’ufficio dall’assemblea generale dei membri.
4. La responsabilità degli amministratori è disciplinata ai sensi dell’articolo 2392 del codice civile.
5. Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e l’organo di sorveglianza di
ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione dell’organismo di gestione collettiva, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato o di amministratore unico, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo dello stesso l'organo di sorveglianza, che provvede sull’operazione e riferisce alla prima assemblea utile.
6. Nei casi previsti dal comma 5, le deliberazioni dell’organo di amministrazione ovvero dell’organo di sorveglianza devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’organismo dell'operazione.
7. Gli amministratori rispondono dei danni derivati all’organismo dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono altresì dei danni derivati all’organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
8. Gli statuti possono prevedere ulteriori procedure al fine di evitare conflitti d’interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti rappresentati dall’organismo di gestione collettiva.
9. Lo statuto deve prevedere che gli amministratori trasmettano annualmente una dichiarazione individuale all’assemblea generale dei membri contenente le seguenti informazioni:
a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all’organismo di gestione collettiva;
b) eventuali compensi ricevuti nell’esercizio precedente dall’organismo di gestione collettiva,
inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
c) importi ricevuti nell’esercizio precedente dall’organismo di gestione collettiva in qualità di titolare di diritti;
d)una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell’organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest’ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.
ART. 13
(Organo di controllo contabile)
1. Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva è affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed è disciplinato con le modalità ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili.
2. Alla Società Italiana degli Autori e degli Editori si applica l’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto il collegio dei revisori dei conti della Società Italiana degli Autori e degli Editori è nominato secondo quanto previsto nel suo statuto, approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
Sezione III
Gestione dei proventi dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva
ART. 14
(Riscossione e impiego dei proventi dei diritti)
1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in base a criteri
di diligenza.
2. I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attività proprie degli organismi e dai relativi proventi, nonché dalle spese di gestione o da altre attività.
3. I proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento, non possono essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con l’eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformità ad una decisione adottata a norma dell’articolo 10, comma 4, lettera d), o per l’impiego dei proventi dei diritti o delle altre entrate derivanti dall’investimento in conformità con una decisione adottata dall’Assemblea a norma dell’articolo 10, comma 4.
4. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall’investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti, in conformità con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all’articolo 10, comma 4, lettere c) e f).
5. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell’esclusivo e migliore interesse dei titolari dei diritti, devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.
ART. 15
(Detrazioni)
1. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti devono essere stabiliti secondo criteri oggettivi e risultare ragionevoli, in rapporto alle
prestazioni fornite che possono comprendere i servizi di cui all’articolo 16.
2. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi di gestione collettiva.
3. Gli obblighi concernenti la trasparenza nell’impiego degli importi detratti o compensati per le spese di gestione si applicano a qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d’autore e diritti connessi.
ART. 16
(Servizi sociali, culturali o educativi)
1. Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro investimento, tali servizi sono prestati sulla base di criteri equi, in particolare in relazione
all’accesso e alla loro portata.
ART. 17
(Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti)
1. Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono regolarmente e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai titolari dei diritti nel rispetto di quanto stabilito dalla presente sezione e in linea con la politica generale in materia di distribuzione stabilita ai sensi dell’articolo
10, comma 4, lettera a).
2. Gli organismi di gestione collettiva, o i loro membri che rappresentano i titolari dei diritti, procedono alla distribuzione e ai pagamenti di tali importi dovuti ai titolari dei diritti celermente, sulla base di criteri di economicità e in modo quanto più possibile analitico, in rapporto alle singole utilizzazioni di opere. La distribuzione deve avvenire in ogni caso non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare il suddetto termine per ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all’identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all’attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari.
3. Se il termine per la distribuzione di cui al comma 2 non può essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono tenuti separati nella contabilità degli organismi di gestione collettiva.
ART. 18
(Identificazione dei titolari dei diritti)
1. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta giorni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono
stati identificati o localizzati:
a) ai titolari di diritti che rappresentano o ai soggetti che rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri di un organismo di gestione collettiva;
b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;
2. Le informazioni di cui al comma 1 includono, qualora disponibili:
a) il titolo dell’opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell’editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all’identificazione del titolare dei diritti.
3. Gli organismi di gestione collettiva verificano altresì i registri dei propri membri e altri registri reperibili di cui all’articolo 6, comma 2. Se le misure di cui sopra non producono risultati, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi entro un anno dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1.
ART. 19
(Proventi non distribuibili)
1. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, tali importi sono considerati non distribuibili, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie di cui all'articolo 18 per identificare e localizzare i
titolari dei diritti.
2. L’Assemblea generale o, ove presente, l’Assemblea dei delegati, in conformità con lo statuto, delibera, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera b), in merito all’utilizzo degli importi non distribuibili, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi suddetti, nei termini prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione dei diritti di cui all’articolo 17, comma 2.
3. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.
Sezione IVGestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva e relazioni con gli utilizzatori
ART. 20
(Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza)
1. Gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, nonché le condizioni per la riscossione
dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
2. La riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte di organismi di gestione stabiliti all’estero è disciplinata dagli accordi di rappresentanza di cui alla presente Sezione.
ART. 21
(Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza)
1. Gli organismi di gestione collettiva, fatte salve le spese di gestione, non effettuano detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi di quei diritti, a meno che l’altro organismo che è parte
dell’accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.
2. Gli organismi di gestione collettiva procedono regolarmente, diligentemente e accuratamente, secondo quanto prescritto dall’articolo 17, comma 2, alla distribuzione e ai pagamenti agli altri organismi di gestione collettiva che rappresentano.
3. Gli organismi di gestione collettiva che, se rappresentati, ricevono i pagamenti da altri organismi, procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto prima e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal ricevimento di tali importi, a meno che tale termine non si possa rispettare per le ragioni oggettive di cui all’articolo 17, comma 2.
4. Gli adempimenti di cui al comma 3 devono essere rispettati anche da parte delle organizzazioni che rappresentano titolari dei diritti che siano membri degli organismi di gestione collettiva che ricevono i pagamenti.
ART. 22
(Concessione delle licenze)
1. Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall’altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le
informazioni necessarie.
2. Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l’altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza. Ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio.
3. La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore, quando quest’ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell’Unione europea da meno di tre anni.
4. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. Quest’ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe.
5. Gli organismi di gestione collettiva consentono agli utilizzatori di comunicare con essi per via elettronica, anche ai fini di informazione sull’uso della licenza, nonché in adempimento agli obblighi stabiliti all’articolo 23 e ad altri obblighi previsti dalle licenze.
6. Ai fini della migliore applicazione delle presenti disposizioni, la Società Italiana degli Autori ed Editori disciplina con proprio provvedimento, adottato previo parere vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità per l’affidamento dell’incarico di mandatario territoriale, che in ogni caso deve avvenire esclusivamente attraverso procedure di selezione pubblica, adeguatamente pubblicizzate tramite avviso pubblico, in cui siano rispettati i principi della trasparenza e dell’imparzialità. Le procedure di selezione, gestite da commissioni presiedute da esperti indipendenti, prevedono quale criterio di selezione il possesso di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma disciplina altresì le modalità per prevenire potenziali conflitti di interessi ed il conferimento di mandati tra loro incompatibili, l’introduzione ed il rafforzamento di adeguate forme di controllo sull’operato dei mandatari territoriali, la loro equa e proporzionata distribuzione territoriale, nonché l’uniforme applicazione delle tariffe stabilite. Tali principi si applicano agli altri organismi di gestione collettiva qualora intendano servirsi, per lo svolgimento della loro attività, di propri mandatari.
ART. 23
(Obblighi degli utilizzatori)
1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall’utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l’utilizzo di opere protette. Le informazioni
riguardano, in particolare:
a) con riferimento all’identificazione dell’opera protetta: il titolo originale; l’anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell’opera;
b) con riferimento all’utilizzo dell’opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili.
2. Ove necessario all’assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all’articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti.
3. Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalità e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.
4. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all’utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso.
Sezione V Trasparenza e comunicazioni
ART. 24
(Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti)
1. Gli organismi di gestione collettiva, fatti salvi il comma 2 e gli articoli 25 e 33, comma 2, forniscono almeno una volta l’anno a ciascun titolare dei diritti cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell’anno precedente le seguenti informazioni relative al periodo
annuale di riferimento dell’attribuzione dei proventi o di effettuazione dei pagamenti: a) i dati sull’identificazione del titolare dei diritti;
b) i proventi attribuiti al titolare dei diritti;
c) gli importi pagati dall’organismo di gestione collettiva al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
d) il periodo in cui ha avuto luogo l’utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei diritti salvo che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli utilizzatori, non sia stato possibile per l’organismo di gestione collettiva fornire questa informazione;
e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;
f) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, ivi incluse altre detrazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi;
g) i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare di diritti per qualsiasi periodo.
2. Gli organismi di gestione collettiva che abbiano a loro volta come membri soggetti incaricati della distribuzione dei proventi ai titolari dei diritti, forniscono le informazioni di cui al precedente comma 1 a tali soggetti, salvo che questi ultimi non ne siano già in possesso. Tali soggetti forniscono almeno una volta l’anno le informazioni di cui al comma 1 ai titolari dei diritti a cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell’anno precedente.
ART. 25
(Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza)
1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, almeno le
seguenti informazioni in relazione al periodo cui esse si riferiscono:
a) i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati per ciascuna categoria di diritti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell’accordo di rappresentanza ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo;
b) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione, nonché quelle applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma dell’articolo 21;
c) le licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell’accordo di rappresentanza;
d) le delibere adottate dall’Assemblea generale o da altro organo competente nella misura in cui esse siano pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell’accordo di rappresentanza. 2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono messe a disposizione almeno una volta l’anno e per via elettronica.
ART. 26
(Divulgazione delle informazioni)
1. Gli organismi di gestione collettiva rendono pubbliche, mantenendole aggiornate sul proprio sito
internet, almeno le seguenti informazioni:
a) lo statuto;
b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell’autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;
c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;
d) l’elenco delle persone di cui all’articolo 12;
e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
f) la politica generale relativa alle spese di gestione;
g) la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;
h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;
i) la politica generale sull’utilizzo di importi non distribuibili;
l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39.
ART. 27
(Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori)
1. Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente,
almeno le seguenti informazioni:
a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;
b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell’ambito di attività dell’organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori in modalità tali da garantire l’elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definite le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni.
ART. 28
(Relazione di trasparenza annuale)
1. Fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito Internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente
disponibile per almeno cinque anni.
2. La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all’Allegato al presente decreto.
3. La relazione speciale riguarda l’eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in materia di cui al punto 3 dell’Allegato.
4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da uno o più soggetti abilitati per legge alla revisione dei conti. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale. Ai fini del presente comma, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come specificate nell’Allegato.
5. Oltre alla relazione di cui al comma 1, la Società Italiana degli Autori ed Editori trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati dell’attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.
Capo IIIConcessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l’esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di comunicazione elettronica on line
ART. 29
(Licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online)
1. Gli organismi di gestione collettiva concedono le licenze multiterritoriali per i diritti su opere
musicali online nel rispetto dei requisiti di cui al presente Capo.
ART. 30
(Capacità di trattamento dei dati per la gestione delle licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali online)
1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali online dispongono di strutture adeguate al trattamento efficiente e trasparente, per via elettronica, dei dati necessari alla loro gestione, anche ai fini della corretta identificazione delle opere musicali incluse nel repertorio e del controllo del loro uso, della fatturazione agli utilizzatori, della riscossione dei proventi dei diritti e della distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei
diritti.
2. Ai fini del comma 1, gli organismi di gestione collettiva assicurano almeno i seguenti requisiti:
a) puntuale identificazione delle opere musicali, integralmente o in parte, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;
b) puntuale identificazione, integralmente o in parte, con particolare riferimento a ciascun territorio di pertinenza, dei diritti e dei relativi titolari, per ciascuna opera musicale o parte di essa che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;
c) utilizzo di identificatori univoci al fine di individuare i titolari dei diritti e le opere musicali, tenendo conto degli standard e delle pratiche adottate su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell’Unione europea;
d) utilizzo di strumenti adeguati ad identificare e risolvere tempestivamente e efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai dati in possesso di altri organismi di gestione collettiva che concedono licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali online.
ART. 31
(Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali per i diritti su opere musicali online)
1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online offrono, per via elettronica, ai fornitori di servizi musicali online, ai titolari dei diritti rappresentati e ad altri organismi di gestione collettiva, a seguito di richiesta debitamente motivata, informazioni aggiornate che consentono di identificare il repertorio musicale online che
rappresentano, ed in particolare:
a) le opere musicali;
b) i diritti, rappresentati integralmente o in parte;
c) i territori interessati.
2. Gli organismi di gestione collettiva possono adottare, ove necessario, misure ragionevoli per garantire la correttezza e l’integrità dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere le informazioni commercialmente sensibili.
ART. 32
(Correttezza delle informazioni sui repertori multi territoriali)
1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongono di procedure che consentono ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva ed ai fornitori di servizi online di chiedere la correzione dei dati di cui all’elenco dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 2, o delle informazioni fornite a norma dell’articolo 31, laddove i predetti soggetti ritengano ragionevolmente che i dati o le informazioni non siano corretti. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, gli organismi di gestione
collettiva rettificano senza indugio.
2. Gli organismi di gestione collettiva garantiscono che i titolari dei diritti da essi rappresentati, ivi inclusi quelli rappresentati ai sensi dell’articolo 46, possano trasmettere loro per via elettronica le informazioni sulle proprie opere musicali, sui propri diritti e sui territori autorizzati. A tale riguardo, per consentire ai titolari dei diritti di trasmettere le predette informazioni, si applicano nei limiti del possibile gli standard e le prassi settoriali volontari relativi allo scambio di dati sviluppati a livello internazionale o dell’Unione europea.
3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisce ad altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online ai sensi degli articoli 35 e 36, l’organismo mandante applica altresì il comma 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti le cui opere musicali siano incluse nel repertorio dell’organismo di gestione collettiva mandatario, salvo diverso accordo tra gli organismi di gestione collettiva.
ART. 33
(Correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull’uso e nella fatturazione)
1. Gli organismi di gestione collettiva verificano il corretto utilizzo delle opere musicali online in relazione ai diritti concessi, da parte di fornitori di servizi musicali online cui hanno concesso una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online per tali diritti.
2. I fornitori di servizi online comunicano tempestivamente agli organismi di gestione le informazioni sull’utilizzo effettuato delle opere musicali online o dei diritti esercitati. Gli organismi di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi online la possibilità di dichiarare per via elettronica le predette informazioni. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli organismi di gestione collettiva consentono l’utilizzo di almeno una modalità di dichiarazione che tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell’Unione europea. Gli organismi di gestione collettiva possono rifiutare le dichiarazioni dei fornitori di servizi online in un formato proprietario se gli organismi accettano dichiarazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati.
3. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le fatture ai fornitori di servizi online con modalità elettronica. L’organismo di gestione collettiva offre l’uso di almeno un formato che tenga conto di standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello nazionale, internazionale o dell’Unione europea, quale quello previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il fornitore di servizi online non può rifiutare la fattura a causa del suo formato se l’organismo di gestione collettiva utilizza uno standard del settore.
4. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi online subito dopo la comunicazione dell’utilizzo effettivo dell’opera musicale online, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto della licenza in base ai requisiti di cui all’articolo 30, comma 2, e in base all’effettivo utilizzo degli stessi, nella misura in cui ciò è possibile sulla base delle informazioni fornite e del formato utilizzato.
5. Gli organismi di gestione collettiva adottano misure adeguate per consentire ai fornitori di servizi online di contestare la correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da uno o più organismi di gestione collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale online o sullo stesso materiale protetto.
ART. 34
(Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti)
1. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online distribuiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtù di tali licenze subito dopo la dichiarazione dell’uso effettivo delle opere, tranne nei
casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online.
2. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva forniscono insieme ad ogni pagamento eseguito a norma del comma 1 almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti:
a) il periodo in cui sono avvenuti gli usi per i quali sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui essi hanno avuto luogo;
b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e gli importi distribuiti dall’organismo di gestione collettiva per ciascun diritto su qualsiasi opera musicale online per le quali i titolari dei diritti hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, integralmente o in parte;
c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dall’organismo di gestione collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online.
3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisca ad altro organismo di gestione collettiva mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali on line a norma delle disposizioni degli articoli 35 e 36, l’organismo di gestione collettiva mandatario corrisponde accuratamente e senza indebito ritardo all’organismo mandante gli importi di cui al comma 1 e gli fornisce altresì le informazioni di cui al comma 2. L’organismo di gestione collettiva mandante è responsabile per la successiva distribuzione di tali importi e la fornitura di tali informazioni ai titolari dei diritti, salvo se tra gli organismi di gestione collettiva diversamente concordato.
ART. 35
(Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online)
1. Eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva aventi ad oggetto licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio reportorio musicale sono di natura non esclusiva. L’organismo di gestione collettiva mandatario gestisce tali diritti in base a
condizioni non discriminatorie.
2. L’organismo mandatario informa l’organismo mandante delle principali condizioni cui devono essere concesse le licenze su opere musicali online di quest’ultimo, inclusa la natura dello sfruttamento, di tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i diritti di licenza, della durata della licenza, dei periodi contabili e dei territori coperti.
3. L’organismo mandante informa i propri membri delle principali condizioni dell’accordo, inclusi la durata e i costi dei servizi forniti dall’organismo mandatario.
ART. 36
(Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online)
1. Un organismo di gestione collettiva che concede o amministra licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online di cui al presente Capo, è tenuto ad accettare la richiesta di stipulare accordi di rappresentanza da parte di un altro organismo di gestione collettiva che non concede dette licenze se già concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online per la stessa categoria di diritti su opere musicali online del repertorio di uno o più
altri organismi di gestione collettiva.
2. L’organismo di gestione collettiva interpellato risponde all’organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo.
3. Fatti salvi i commi 5 e 6, l’organismo di gestione collettiva interpellato gestisce il repertorio rappresentato dell’organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio.
4. L’organismo di gestione collettiva interpellato include il repertorio rappresentato dell’organismo di gestione collettiva richiedente ai sensi dei commi da 1 a 3 in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi online.
5. Le spese di gestione per il servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva all’organismo richiedente non eccedono quelle ragionevolmente sostenute dall’organismo di gestione collettiva interpellato.
6. L’organismo di gestione collettiva richiedente mette a disposizione dell’organismo interpellato le informazioni relative al proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. Se le informazioni sono insufficienti o fornite in una forma tale da non consentire all’organismo di gestione collettiva interpellato di rispettare i requisiti stabiliti al presente Capo, l’organismo interpellato ha il diritto di addebitare alla controparte le spese ragionevolmente sostenute per rispettare tali prescrizioni o di escludere le opere per cui le informazioni sono insufficienti o inutilizzabili.
ART. 37
(Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi)
1. I requisiti di cui al presente Capo non si applicano agli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell’aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dell’articolo 2598, del codice civile, primo comma, numero 3), una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online richiesta da un’emittente, al fine di comunicare o mettere a disposizione del
pubblico:
a) i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione;
b) ogni altro materiale online prodotto o commissionato dall’emittente, anche come visione anticipata, che sia accessorio alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.
Capo IV(Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni)
ART. 38
(Procedure di reclamo)
1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione dei propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtù di un accordo di rappresentanza procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, in particolare per quanto riguarda l’autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la
riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni.
2. Gli organismi di gestione sono tenuti a rispondere per iscritto ai reclami, nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo i chiarimenti necessari e, se del caso, adottando le misure opportune per far venir meno le ragioni della doglianza. Se un reclamo è ritenuto privo di fondamento, occorre fornire adeguata motivazione, a meno che lo stesso non sia palesemente infondato o strumentale.
ART. 39
(Modifiche in materia di risoluzione delle controversie)
1. All’articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore previsti dalla presente legge.”
2. All’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo le parole: “diritto d’autore”, sono inserite le seguenti: “e di diritti connessi al diritto d’autore”.
ART. 40
(Vigilanza)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo vigila sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione
necessaria.
2. I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate segnalano con modalità telematica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo cui compete la vigilanza attività o circostanze che costituiscono violazioni delle disposizioni del presente decreto.
3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblica sul proprio sito l’elenco delle imprese che hanno comunicato l’inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8. Pubblica altresì l’elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo e, con le medesime modalità, ogni altra comunicazione di pertinenza.
ART. 41
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 14, commi 1, 4 e 5, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, comma 1. Le medesime sanzioni sono altresì applicate in caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi. In caso di violazioni di particolare gravità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può sospendere l’attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione
indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell’attività.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può sospendere l’attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell’attività.
3. In caso di plurime violazioni delle disposizioni sanzionate ai commi 1 e 2, è applicata la sanzione più grave prevista aumentata fino ad un terzo.
4. Alla Società Italiana Autori ed Editori si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di nomina dei commissari straordinari di Governo, quale espressione del potere di vigilanza di cui all’articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1989, n. 681.
6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro della giustizia, viene adottato il regolamento recante le procedure dirette all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, assicurando agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta ed orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura pari al cinquanta per cento ad un capitolo di funzionamento dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo destinato al miglioramento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento delle sanzioni previsti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 42
(Scambio di informazioni tra Autorità competenti)
1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tratta senza indebito ritardo una richiesta di informazioni da parte di un’autorità competente di un altro Stato membro designata a tal fine in particolare per quanto riguarda le attività degli organismi di gestione collettiva con sede in
Italia, a condizione che la richiesta sia debitamente giustificata.
2. Qualora il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ritenga che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato membro, ma operante sul territorio nazionale per l’intermediazione di diritti connessi al diritto d’autore o tramite messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, potrebbe non rispettare le disposizioni del diritto nazionale di quest’ultimo Stato, può trasmettere tutte le pertinenti informazioni alla corrispondente autorità competente, corredate, se del caso, di una richiesta a tale autorità di adottare le misure adeguate nell’ambito delle sue competenze.
3. Qualora il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo riceva una comunicazione di cui al comma 2 da parte di un’autorità competente di un altro Stato membro, la risposta motivata deve essere resa nel termine di tre mesi dal ricevimento.
4. La questione di cui al comma 2 può altresì essere deferita dall’autorità che presenta tale richiesta al gruppo di esperti istituito ai sensi dell’articolo 41 della direttiva 2014/26/UE.
ART. 43 (Dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla legislazione vigente.
ART. 44
(Facoltà di segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
1. I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori possono indirizzare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni del presente decreto.
Capo VUlteriori disposizioni attinenti al diritto d’autore
ART. 45
(Riduzioni e esenzioni)
1. All’articolo 15 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
“ 2-bis Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono previste forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d’autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo a pagamento allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell’intera quota dei relativi diritti d’autore, nonché, in presenza dei medesimi requisiti, forme di esenzione, anche parziale, dalla corresponsione dei diritti d’autore in caso di particolari eventi a scopo benefico o ricorrenze ivi individuati. Il decreto di cui al primo periodo garantisce che, nelle fattispecie previste, la Società Italiana degli Autori ed Editori, in coerenza con le risultanze di bilancio, remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti d’autore. Il decreto di cui al primo periodo può essere sottoposto a revisione triennale.”.
Capo VI Disposizioni transitorie e finali
ART. 46
(Accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online)
1. Qualora entro il 10 aprile 2017, un organismo di gestione collettiva non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online e non consente a un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare tali diritti a questo fine, i titolari dei diritti che hanno autorizzato tale organismo di gestione collettiva a rappresentare i loro diritti su opere musicali online possono ritirare da tale organismo di gestione collettiva i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze multiterritoriali per tutti i territori dell’Unione europea, senza dover ritirare i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze monoterritoriali, in modo da concedere licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere musicali online direttamente o tramite qualsiasi terzo da loro autorizzato o qualsiasi altro organismo di
gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del Capo III del presente decreto.
ART. 47
(Disciplina relativa al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori di cui all’articolo 7, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100)
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole: da “Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza” a “un componente ciascuno del collegio.” sono soppresse.
2. Al termine della procedura di liquidazione dell’“IMAIE in liquidazione”, di cui all’articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, l’eventuale residuo attivo è ripartito a favore degli artisti interpreti ed esecutori con modalità e criteri di destinazione delle somme definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole: “Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati.” sono soppresse.
ART. 48
(Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali)
1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette alla Commissione europea, entro il 10 ottobre 2017, una relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano. La relazione contiene informazioni sulla disponibilità di licenze multiterritoriali nello Stato membro interessato e sull’osservanza da parte degli organismi di gestione collettiva delle disposizioni di cui al Capo II del presente decreto, insieme con una valutazione dello sviluppo di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte di
utilizzatori, consumatori, titolari dei diritti e altre parti interessate.
ART. 49
(Disposizioni transitorie)
1. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, che già operano nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al necessario adeguamento organizzativo e gestionale, al fine di rispettare i requisiti ivi previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla verifica circa l’effettivo adeguamento di cui al precedente periodo provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo quanto previsto dall’articolo 40. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base delle informazioni a sua disposizione, fornisce alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio
territorio, e successivamente comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica a tale elenco. 2. Fino all’adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2014.
ART. 50 (Abrogazioni)
1. L’articolo 39, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni
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dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012 è abrogato a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 48, comma 1.
ART. 51
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
ALLEGATO (di cui all’articolo 28, comma 2)
1. Informazioni da fornire nella relazione di trasparenza annuale di cui all’articolo 28, comma 2:
a) documenti di bilancio, comprendenti lo stato patrimoniale o un prospetto delle attività e
passività, il conto economico e il rendiconto finanziario;
b) una relazione sulle attività svolte nell’esercizio;
c) informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell’ articolo 22, comma 2;
d) una descrizione della struttura giuridica e di governance dell’organismo di gestione
collettiva;
e) informazioni sulle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, in tutto o in
parte, dall’organismo di gestione collettiva;
f) informazioni sull’importo totale dei compensi versati nell’anno precedente alle persone di
cui agli articoli 11, comma 3, e 12 e su altri vantaggi loro concessi;
g) le informazioni finanziarie di cui al punto 2 del presente allegato;
h) una relazione speciale sull’uso degli importi detratti ai fini di servizi sociali, culturali ed
educativi, contenente le informazioni di cui al punto 3 del presente allegato.
2. Informazioni finanziarie da fornire nella relazione di trasparenza annuale:
a) informazioni finanziarie sui proventi dei diritti, per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo (ad esempio trasmissione radiotelevisiva, uso online, esecuzione pubblica) incluse le informazioni sugli introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti e l’utilizzo di tali introiti (sia che siano distribuiti ai titolari dei diritti o ad altri organismi di gestione collettiva, o siano altrimenti utilizzati);
b) informazioni finanziarie sul costo della gestione dei diritti e altri servizi forniti dagli organismi di gestione collettiva ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:
i) tutti i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo applicato per ripartire tali costi indiretti;
ii) i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo usato per assegnare tali costi indiretti, limitata alla gestione di diritti, incluse le spese di gestione dedotte dai proventi dei diritti o compensate con questi ultimi o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti a norma dell’ articolo 14, comma 3, e dell’ articolo 15, commi 1, 2 e 3;
iii) i costi operativi e finanziari relativi a servizi diversi dalla gestione di diritti, ma compresi i servizi sociali, culturali ed educativi;
iv) le risorse usate per la copertura dei costi;
v) le detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo nonché la finalità della detrazione, ad esempio i costi correlati alla gestione di diritti o alla fornitura di servizi sociali, culturali o educativi;
vi) la percentuale rappresentata dal costo della gestione dei diritti e di altri servizi forniti dall’organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi dei diritti nell’esercizio di riferimento, per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo utilizzato per assegnare tali costi indiretti;
c) informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:
i) l’importo totale attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
ii) l’importo totale versato ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
iii) la frequenza dei pagamenti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
iv) l’importo totale riscosso, ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l’indicazione dell’esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;
v) l’importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l’indicazione dell’esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;
vi) se un organismo di gestione collettiva non ha provveduto alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine di cui all’articolo 17, comma 1, i motivi del ritardo;
vii) il totale degli importi non distribuibili, con una spiegazione circa l’utilizzo cui
tali importi sono stati destinati;
d) informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione collettiva, con una descrizione che comprenda almeno i seguenti elementi:
i) gli importi ricevuti da altri organismi di gestione collettiva e gli importi pagati ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;
ii) le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi dei diritti dovute ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;
iii) le spese di gestione e le altre detrazioni dagli importi pagati da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva;
iv) gli importi distribuiti direttamente ai titolari dei diritti provenienti da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva.
3. Informazioni da fornire nella relazione speciale di cui all’ articolo 28, comma 3:
a) gli importi detratti ai fini della fornitura di servizi sociali, culturali ed educativi nell’esercizio finanziario, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati e per ogni tipo di fine con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
b) una spiegazione dell’uso di tali importi, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati inclusi i costi degli importi di gestione detratti per finanziare servizi sociali, culturali ed educativi e gli importi separati utilizzati per servizi sociali, culturali ed educativi.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
In data 26 febbraio 2014 è stata emanata la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno- termine per il recepimento da parte degli Stati membri fissato al 10 aprile 2016 (articolo 43 della Direttiva). La direttiva si pone un duplice obiettivo:
- introdurre principi di uniformità per la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi;
- agevolare la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.
Come si evince già dai primi considerando, essa è volta al conseguimento della massima armonizzazione delle normative nazionali, sinora estremamente frammentate, che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, con particolare riguardo agli aspetti della trasparenza e della responsabilità degli organismi stessi nei confronti dei loro membri e titolari dei diritti.
Le notevoli differenze riscontrate tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva hanno reso più difficile l’esercizio dei diritti ai titolari di altri paesi. Il legislatore europeo è dunque intervenuto al fine di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva in un’ottica paneuropea, introducendo per la prima volta disposizioni volte ad assicurare la libertà per i titolari dei diritti di scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei propri diritti, a garantire la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l’equa distribuzione delle royalties, la gestione trasparente dei diritti, la previsione di una struttura di governance idonea, una sana e prudente gestione, nonché una adeguata informativa sull’entità dei diritti spettanti e sulle detrazioni effettuate, accompagnate da una appropriata rendicontazione e dalla previsione di un termine uniforme per la distribuzione dei compensi ai titolari dei diritti.
Sul fronte della concessione delle licenze multi territoriali, la Direttiva mira alla realizzazione di un sistema che consenta alle piattaforme digitali che offrono musica online in diversi Paesi di ottenere più agevolmente le autorizzazioni necessarie per la diffusione on line di opere musicali sul territorio dell’Unione Europea, e a garantire al contempo la corretta riscossione e l’equa distribuzione dei compensi tra gli autori.
L’attuazione di un simile sistema richiede la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva di informazioni certe circa il repertorio musicale online rappresentato, per questo la direttiva prevede una serie di obblighi volti a semplificare le procedure di rilascio di tali licenze. L’attività di recepimento di un plesso così articolato di disposizioni, è stata supportata, su proposta dell’On.le Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore (in seguito anche CCPDA), di cui all’articolo 190, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, che nell’ adunanza generale del 16 febbraio 2015, ha deliberato la costituzione di una Commissione speciale (articolo 193, lett. b, legge n. 633/1941), incaricata di approfondire la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.
Il Decreto di recepimento della Direttiva, in ossequio dei criteri di delega emanati dal legislatore costituisce la sintesi del lungo ed articolato dibattito sviluppatosi sull’attuale assetto interno in cui è strutturata la gestione collettiva dei diritti. Da un lato la gestione dei diritti d’autore – svolta in regime di riserva legale dalla SIAE ai sensi dell’articolo 180 e ss. della legge n. 633/1941, cui sono affidate dall’ordinamento numerose funzioni a carattere pubblicistico – dall’altro quella dei diritti connessi al diritto d’autore – in regime di libera concorrenza a seguito della liberalizzazione operata attraverso l’articolo 39, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Dal punto di vista dei regimi di gestione dei diritti d’autore (monopolio) e dei diritti connessi (libera concorrenza) in vigore in Italia il presente decreto non innova la previgente disciplina, non andando a modificarla. Del resto, è la stessa Direttiva, al Considerando 12, a specificare che “Sebbene la presente direttiva sia applicabile a tutti gli organismi di gestione collettiva, .... essa non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali la gestione individuale, l’estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l’estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva.” Neanche la legge delega ha previsto la possibilità di modificare i regimi di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi attualmente vigenti, che pertanto si continuano ad applicare. Rimangono perciò in vigore l’articolo 180 della legge n. 663/1941 e l’art 39, comma 2, del decreto-legge n. 1/2012, mantenendo perciò, quanto ai regimi di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, il medesimo sistema attualmente in vigore in Italia.
La materia costituisce, nell’ambito del diritto d’autore, una novità, introdotta dal diritto dell’Unione europea e pertanto, in ragione della frammentarietà della disciplina italiana, come testimoniano i numerosi interventi successivi compiuti nel corpus della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), e la previsione di disposizioni riguardanti il diritto d’autore ed i diritti connessi al diritto d’autore in altri testi normativi, quale la legge 9 gennaio 2008, n. 2, o il ricordato decreto- legge n. 1 del 2012, si è ritenuto più opportuno prevederne la disciplina in un testo normativo autonomo, in attesa di un riassetto normativo che consenta di provvedere ad una razionale sistematizzazione della materia.
In tale ambito si è inteso altresì riordinare e razionalizzare, attraverso l’introduzione dell’articolo 8 e delle altre disposizioni ad esso connesse, il complesso dei requisiti minimi a suo tempo previsti dal DPCM 19 dicembre 2012 di attuazione del citato articolo 39, volti a garantire un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore.
La direttiva, come accennato, affronta al Titolo I (articoli 1-3) disposizioni a carattere generale, dedica il Titolo II (articoli 4-22) alle caratteristiche di governance cui devono attenersi gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, disciplina nel Titolo III (articoli 23-32) le licenze multiterritoriali, nel Titolo IV le misure d’esecuzione (articoli 33-38), per concludere con il Titolo V inerente le relazioni e disposizioni finali (articoli 39-45).
Il Decreto legislativo di cui alla presente relazione consta di sei Capi e di un allegato:
- il Capo I recante “Disposizioni generali”
- il Capo II recante “Organismi di gestione collettiva”;
- il Capo III recante “Concessione da parte degli organismi di gestione collettiva di licenze
multiterritoriali per l’esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di
comunicazione elettronica on line”
- il Capo IV recante “Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni”;
- il Capo V recante “Ulteriori disposizioni attinenti al diritto d’autore”;
- il Capo VI recante “Disposizioni transitorie e finali”.
Al Capo I, agli articoli 1-3 sono recepiti gli articoli della direttiva dedicati, segnatamente, all’oggetto, alle definizioni ed all’ambito di applicazione.
Al Capo II, articoli 4-28, sono recepite le disposizioni relative alla rappresentanza dei titolari dei diritti e alle modalità di adesione agli organismi di gestione collettiva, nonché ai diritti spettanti ai titolari di diritti d’autore e diritti connessi che sono membri degli organismi, e a coloro che non sono membri. Le norme del Capo II definiscono inoltre i requisiti di operatività richiesti agli organismi di gestione collettiva ed alle entità di gestione indipendente che intendono operare nel campo dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore.
L’articolato del decreto legislativo ha quindi tenuto conto del panorama normativo vigente accogliendo la disciplina europea, nel rispetto dei criteri di delega individuati dal legislatore con la legge 12 agosto 2016, n. 170.
In particolare:
L’articolo 2 reca sia la definizione degli organismi di gestione collettiva, tra i quali è ricompresa la Società Italiana degli Autori ed Editori, che resta disciplinata anche dagli articoli 180 e ss della legge n. 633/1941 e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, sia la definizione delle entità di gestione indipendente, ossia di quei i soggetti autorizzati, per legge o per contratto, a gestire i diritti, caratterizzati, a differenza degli organismi di gestione collettiva, dall'assenza di controllo diretto da parte dei titolari e dalla possibilità di operare con finalità lucrativa. Per queste entità il medesimo articolo esplicita le disposizioni applicabili, con il richiamo espresso ai requisiti previsti dall’articolo 8 per l’operatività nel settore dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore.
L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione.
L’articolo 4 dedicato ai “principi generali e diritti dei titolari” riconosce ai titolari dei diritti, tenuto conto della riserva legale prevista per la Società Italiana degli Autori e degli Editori dall’articolo 180 della legge n. 633/1941 in materia di intermediazione di diritti d’autore, la possibilità di autorizzare un altro organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente di loro scelta a gestire i loro diritti, per le categorie o tipi di opere o materiali protetti e territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. Il riferimento all’articolo 180 della legge n. 633/1941 chiarisce che in Italia continua ad applicarsi, relativamente all’intermediazione dei diritti d’autore, il regime di monopolio affidato alla SIAE, come del resto permette la Direttiva, che “non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri” (V. Considerando 12), ferma la possibilità per i titolari dei diritti, prevista in Direttiva e recepita nell’articolo 4 del decreto, di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità di quest’ultimo, per la gestione dei propri diritti d’autore e
I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, recano quindi nel dettaglio le modalità di affidamento e revoca del mandato, nonché la disciplina dell’assunzione della gestione da parte degli organismi di gestione collettiva. Il comma 8 precisa che i diritti stabiliti ai commi precedenti sono indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva e dell’entità di gestione indipendente.
L’articolo 5 introduce norme inerenti l’adesione agli organismi di gestione collettiva, curando in particolare che i requisiti di adesione, basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, siano stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva e pubblicamente accessibili.
L’articolo 6 dispone che negli statuti degli organismi di gestione collettiva siano previsti adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali, nonché l’equa ed equilibrata rappresentanza delle diverse categorie di membri in tali processi, mentre l’articolo 7 disciplina i diritti dei titolari che non sono membri dell’organismo di gestione collettiva.
L’articolo 8, in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera n) della legge 12 agosto 2016, n. 170, prescrive in particolare i requisiti che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti diversi dalla Società Italiana degli Autori e degli Editori, che intendono svolgere l’attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, devono possedere per operare in tale segmento di mercato. Alcuni dei requisiti previsti sono infatti già rispettati dalla S.I.A.E., alla quale non devono pertanto essere applicati.
A completamento di tali disposizioni è stata prevista, al comma 3, la segnalazione di inizio attività prevista dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, autorità vigilante ai sensi dell’articolo 40.
L’articolo 9 definisce gli organi degli aìorgnaismi di gestione collettiva.
La Sezione II del Capo II è dedicata ad organi e struttura organizzativa degli organismi di gestione collettiva.
L’articolo 10 contempla disposizioni dedicate all’Assemblea generale dei membri degli organismi di gestione collettiva, alla composizione, alla modalità di voto, alla sua composizione, ai compiti ed alle modalità di convocazione, alla modalità di esercizio del diritto di voto ed alla regolamentazione delle ipotesi di restrizione dello stesso. In accordo a quanto previsto dall’articolo 8, par. 6 della Direttiva, si è stabilito che gli organismi di gestione collettiva possono prevedere che lo Statuto stabilisca restrizioni al diritto dei membri di esercitare il diritto di voto in seno all’assemblea generale, sulla base di criteri predeterminati dalla Direttiva e recepiti nel decreto. Si tratta di una facoltà che la Direttiva riconosce agli Stati membri di poter stabilire, e che è stata prevista solamente con riferimento agli Statuti degli organismi di gestione collettiva, e non anche alle condizioni di adesione, perché è lo Statuto, nell’ordinamento italiano, l’atto idoneo a prevedere simili limitazioni. Il comma 10 prevede che lo statuto possa disporre che le funzioni dell’Assemblea siano esercitate dall’assemblea di delegati purché siano garantite l’effettiva partecipazione e rappresentanza delle diverse categorie di membri. Il comma 11 stabilisce che, in mancanza dell’Assemblea o dell’Assemblea di delegati, i relativi poteri siano attribuiti all’Organo di sorveglianza di cui al successivo articolo.
L’articolo 11 è dedicato alla disciplina dell’Organo di sorveglianza, alla regolamentazione dei compiti di sorveglianza e di quelli delegati dall’Assemblea, mentre il successivo articolo 12 contempla la disciplina inerente l’amministrazione degli organismi di gestione collettiva, introducendo oneri, anche informativi verso gli altri amministratori e gli organi di sorveglianza, e limitazioni per gli amministratori e le relative conseguenze in caso di inosservanza dei divieti prescritti. L’articolo 13 conclude la disciplina della Sezione II con la norma dedicata all’organo deputato al controllo contabile, per il quale è stato previsto che esso sia affidato ad un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come prevede l’articolo 2049-bis del Codice civile. La disciplina attinente al controllo contabile è contenuta nel Codice civile e in altre leggi, quale il richiamato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, cui si rinvia, in ragione della natura di diritto privato cui tali regole si applicano. Rimane ferma, per la Società Italiana degli Autori e degli Editori, l’applicazione dell’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, che prevede la vigilanza pubblica sulla società e, conseguentemente, una disciplina speciale riguardo la nomina e la composizione del collegio dei revisori dei conti, stabilita nello statuto della SIAE, che viene approvato secondo quanto disposto dal richiamato comma 4, articolo1, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
La Sezione III dedica gli articoli da 14 a 19 alle norme che dettagliano la gestione dei proventi da parte degli organismi, con particolare riguardo alla riscossione e l’uso dei proventi dei diritti, le detrazioni, l’impiego equo dei proventi, ove utilizzati per finalità sociali, culturali, educative, la distribuzione degli importi, l’identificazione dei titolari dei diritti, l’impiego dei proventi non distribuibili.
L’articolo 14 disciplina l’attività di riscossione e impiego dei proventi, disponendo l’adozione, da parte degli organismi di gestione collettiva, del criterio della diligenza nell’attività di riscossione e gestione dei proventi, il principio di separazione contabile tra la gestione caratteristica e quella derivante da altre attività, introducendo criteri inerenti l’investimento dei proventi dei diritti basati sul perseguimento dell’obiettivo dell’esclusivo e migliore interesse dei titolari. La disposizione, di recepimento dell’articolo 11 della Direttiva, assicura maggiore efficacia e diligenza nell’attività di riscossione degli organismi di gestione collettiva, come richiesto dalla legge di delega n. 170 del 35
2016, all’articolo 20, comma 1, lett. i). La riforma dell’attività dei mandatari territoriali, altresì prevista dalla medesima disposizione della legge di delega è stata inserita nell’articolo 22, riguardante la concessione delle licenze sui diritti. L’attività dei mandatari territoriali infatti non consiste solamente nell’attività di riscossione, ma anche in quelle di cui al citato articolo 22, pertanto si è ritenuto opportuno prevedere una specifica disposizione, come richiesto dalla legge di delega, in tale articolo.
Relativamente alla disciplina delle detrazioni delle spese di gestione, l’articolo 15 prevede che le stesse debbano essere stabiliti secondo criteri oggettivi, risultare ragionevoli in rapporto alle prestazioni fornite; in particolare le spese di gestione non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi di gestione collettiva.
Il successivo articolo 16 introduce criteri di equità con riferimento all’offerta di servizi sociali, culturali o educativi, da parte dei predetti intermediari.
L’articolo 17 regolamenta l’attività di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, prevedendo che gli stessi siano distribuiti quanto prima, con regolarità, con diligenza e precisione, ed in ogni caso non oltre nove mesi a decorrere dall’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi, prevedendo tuttavia una deroga a tale termine, basata su ragioni oggettive correlate alla identificazione dei titolari e agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori. Parallelamente, l’articolo 18 prevede l’adozione da parte degli organismi di gestione collettiva di misure necessarie a identificare e localizzare i titolari, anche attraverso l’adempimento di un onere di comunicazione nei confronti di diversi soggetti, ed il successivo articolo 19 contempla la disciplina inerente i proventi non distribuibili, il termine di prescrizione di quattro anni previsto per il reclamo di tali importi da parte dei titolari e la destinazione dei medesimi.
Gli articoli da 20 a 23 della Sezione IV definiscono le modalità di gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione e le relazioni con gli utilizzatori dei repertori.
L’articolo 20 disciplina la gestione dei diritti nell’ambito degli accordi di rappresentanza, escludendo qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei titolari di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza.
L’articolo 21 prevede la disciplina generale delle modalità di pagamento nell’ambito degli accordi di rappresentanza, ispirate a criteri di diligenza e accuratezza e l’esclusione di detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base a un accordo di rappresentanza o dagli eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi di quei diritti in assenza di espressa previsione.
La disciplina delle negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, le modalità, le condizioni e le tariffe sono previste all’articolo 22.
L’articolo 23, introduce alcuni obblighi in capo agli utilizzatori, che ineriscono la trasmissione delle informazioni pertinenti sull’utilizzo delle opere, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari. L’articolo introduce anche, al comma 4, per il caso del mancato adempimento degli obblighi di informazione e per la fornitura di dati falsi o erronei alcune sanzioni, come previste dalla lettera g) dell’articolo 20 della Legge 170/2016.
La Sezione V è dedicata alla trasparenza e comunicazioni. Essa contiene le norme relative alla trasparenza, agli oneri di comunicazione posti in capo agli organismi, alle informazioni che devono essere fornite ad altri organismi sulla gestione dei diritti nel quadro degli accordi di rappresentanza, le norme afferenti la divulgazione delle informazioni, quelle di previsione della relazione annuale. L’articolo 24 contempla il novero delle informazioni che gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione dei titolari cui abbiano attribuito compensi o effettuato pagamenti, nonché la tempistica dell'adempimento.
Parallelamente, l’articolo 25 prevede la tipologia di informazioni che i medesimi soggetti devono fornire nel quadro degli accordi di rappresentanza. L’articolo 26 è dedicato alle informazione che gli organismi di gestione collettiva devono rendere pubbliche; tra le altre: lo statuto, le condizioni di adesione, la politica generale sulle spese di gestione, le procedure sui reclami. L’articolo 27 definisce infine una procedura volta a consentire, per via elettronica, su richiesta adeguatamente giustificata, l'acquisizione di ulteriori informazioni relativamente alle opere, ai diritti rappresentati. L’articolo 28 dispone che gli organismi di gestione collettiva elaborino e pubblichino sul sito internet la relazione di trasparenza annuale, disciplinandone altresì il contenuto. In ossequio a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, lett. m) della legge di delegazione europea 2015, l’articolo 28 prevede che la SIAE, in quanto organismo operante in virtù di quanto previsto dall’articolo 180 e ss. della legge n. 633/1941 e della legge 9 gennaio 2008, n. 2, trasmetta alle Camere ed alle Autorità Vigilanti ai sensi della legge n. 2 del 2008, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell’attività svolta.
Il successivo Capo III (articoli 29-37) è dedicato alla concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multi territoriali per l’esercizio di diritti su opere musicali diffuse sulle reti di comunicazione elettronica (online) e introduce la corrispondente disciplina contenuta nel Titolo III della direttiva il cui raccordo con l’ordinamento interno è stato curato anche in virtù degli elementi espressi, nel corso dell’analisi condotta dal CCPDA, in appositi “position paper” forniti dalle collecting societies italiane interessate dall’attività di gestione di licenze multiterritoriali di diritti su opere musicali on line.
All’articolo 29 si dispone che gli organismi di gestione collettiva concedono le licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali on line nel rispetto del Capo III. Ai successivi articoli 30 e 31 vengono disciplinate la capacità di trattamento dei dati sulle licenze multiterritoriali e gli oneri di trasparenza rispetto alla trasmissione delle informazioni sui repertori.
In particolare, per procedere alla concessione di licenze multiterritoriali si richiedono in capo agli organismi di gestione strutture adeguate al trattamento efficiente e trasparente, per via elettronica, dei dati necessari alla loro gestione, nonché una serie di requisiti, tra i quali l’identificazione delle opere, dei diritti, dei relativi titolari e si prevede l’utilizzo di strumenti adeguati ad identificare e risolvere eventuali discrepanze con gli altri organismi che concedono licenze multi territoriali.
E' richiesto inoltre agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali l’offerta, per via elettronica, delle informazioni che consentono di identificare il repertorio musicale online rappresentato agli interessati.
L’articolo 32 riguarda la correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali al fine, in particolare, di stabilire in capo agli organismi di gestione collettiva procedure finalizzate che consentano ai titolari dei diritti di chiedere la correzione dei dati o le informazioni non corrette. L’articolo 33 riguarda la correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull’uso e nella fatturazione, dettando disposizioni specifiche sulle modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi on line agli organismi di gestione concernenti l’utilizzo delle opere musicali e relative modalità di fatturazione ai fornitori dei servizi on line.
L’articolo 34 concerne la correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti ponendo in capo agli organismi di gestione collettiva doveri concernenti la distribuzione degli importi dovuti che dovrà avvenire con essere esattezza e senza ritardo dopo la dichiarazione dell’uso effettivo delle opere.
L’articolo 35 detta disposizioni finalizzate a regolamentare gli accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online, ponendo in capo all’organismo mandante oneri informativi sulle condizioni in base alle quali possono essere concesse le licenze su opere musicali on line di quest’ultimo.
L’articolo 36 riguarda l’obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali on line.
L’articolo 37 è relativo alla deroga per i diritti musicali on line richiesti per programmi radiofonici e televisivi. La deroga concerne il possesso dei requisiti previsti dalla Sezione III per gli organismi di gestione collettiva che concedono una licenza multiterritoriali per i diritti su opere musicali on line richiesta da una emittente al fine di comunicare al pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione, ogni altro materiale on line prodotto o commissionato dall’emittente che sia accessorio alla prima trasmissione del programma.
Il Capo IV - articoli da 38 a 44 - raccoglie la disciplina relativa alla risoluzione delle controversie, alla vigilanza e sanzioni. L'articolo 38 prevede che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione dei propri membri e di altri organismi, nell'ambito degli accordi di rappresentanza, procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, disponendo altresì il trattamento in forma scritta dei reclami, nel termine previsto.
L'articolo 39, che costituisce recepimento dell’articolo 35 della direttiva, precisa l’ambito della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, con riferimento alla materia del diritto d’autore, specificando che sono ricomprese anche le controversie attinenti ai diritti connessi al diritto d’autore. A fini di chiarezza sistematica viene previsto che anche nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 sia specificata la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore. Non si reputa necessario prevedere, in questa sede, specifiche disposizioni sull’applicazione di meccanismi di alternative dispute resolution, atteso che la disciplina vigente in tema di ADR è già applicabile nella materia del diritto d’autore, ed in particolare per i profili che la Direttiva richiede siano soggetti a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, senza il ricorso ad apposito rinvio normativo. Infatti, l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, prevede che “Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”, dunque rendendo possibile l’accesso a meccanismi di ADR per le tipologie di controversie richieste dalla Direttiva.
Con riguardo alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, fermo restando il regime di vigilanza sulla S.I.A.E. già previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 2/2008, tenuto conto del panorama normativo interno e sulla scorta dei principi enucleati dal legislatore europeo, l’articolo 40 prescrive che l'Autorità vigilante sia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che dispone dei poteri necessari a rendere effettivo il rispetto delle disposizioni introdotte, con poteri di verifica, ispettivi, di accesso, acquisizione documentazione e sanzionatori; procede altresì alle verifiche richieste dall’applicazione dell’articolo 8 in ordine ai requisiti richiesti agli organismi od entità indipendenti che intendono svolgere attività di intermediazione nel mercato della gestione collettiva dei diritti connessi.
Relativamente al sistema sanzionatorio, l’articolo 41, in osservanza della legge n. 689/81, dispone che l’Autorità vigilante adotti le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nell'ambito del minimo e del massimo edittale, prescrivendo sanzioni più gravi in caso di plurime violazioni delle disposizioni sanzionate, fino alla sospensione dell’attività di intermediazione ed alla cessazione dell'attività, in caso di violazioni di particolare gravità delle disposizioni previste. Il comma 4 del medesimo articolo dispone l'inapplicabilità delle disposizioni interdittive che precedono alla S.I.A.E., che resta sottoposta alle disposizioni vigenti in materia di nomina dei commissari straordinari di Governo.
Il comma 5 prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturale (autorità vigilante), di concerto con il Ministero della Giustizia, emani il regolamento recante le procedure dirette all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni di propria competenza.
L’articolo 42 regola lo scambio delle informazioni tra le Autorità di vigilanza dei diversi Stati membri, mentre l’articolo 43 opera un richiamo alla disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.
L’articolo 44, in considerazione dell’impegno assunto dal Governo con l’ordine del giorno 2345/24/14, introduce la disposizione che prevede la possibilità per i titolari dei diritti gli utilizzatori di notificare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto di recepimento.
Il Capo V introduce ulteriori modifiche alla legge n. 633 del 1941.
L'articolo 45 (riduzioni e esenzioni), in ossequio a quanto previsto dall'articolo 20 lett. l), della Legge 12 agosto 2016, n. 170, dispone la modifica dell'articolo 15 bis della legge n. 633/1941 al fine di prevedere forme di riduzioni o esenzioni dalla corresponsione dei diritti d’autore in determinate fattispecie e per particolari eventi, da attuare mediante decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il Capo VI, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, introduce con l'articolo 46 norme per favorire l'accesso alle licenze multiterritoriali. L'articolo 47 dispone che al Nuovo IMAIE non si applichino in tema di vigilanza norme ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 40, atteso che esso, soggetto di diritto privato, è soggetto alle disposizioni del presente decreto legislativo come gli altri organismi di gestione collettiva, e dunque non si giustifica più la vigilanza pubblica su tale soggetto. Dispone altresì, a seguito della liberalizzazione del mercato degli intermediari dei diritti connessi, che l’eventuale residuo attivo risultante a seguito della procedura di liquidazione dell’IMAIE in liquidazione, disposta dall’articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 106, sia ripartito a favore degli artisti interpreti ed esecutori con modalità e criteri di destinazione delle somme definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale disposizione si rende necessaria a seguito dell’avvenuta liberalizzazione del settore, perché l’originaria destinazione del residuo della liquidazione dell’IMAIE in liquidazione era stata prevista, nel 2010, con il richiamato articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2010, quando anche l’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore veniva gestita in monopolio.
L’articolo 48 è relativo alla previsione che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo invii, entro il 10 ottobre 2017, una relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano
L'articolo 49 prescrive norme inerenti il termine per l'adeguamento alla disciplina posta dal decreto legislativo ed infine l'articolo 50, intitolato “abrogazioni” dispone, ai commi 1 e 2 rispettivamente l'abrogazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e l'abrogazione del D.P.C.M. 19 dicembre 2012, di attuazione del citato articolo 39: la corrispondente disciplina è rinvenibile negli articoli 8 e 40. L’articolo 51 contiene apposita clausola di invarianza finanziaria.
RELAZIONE TECNICA
Descrizione degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica.
Come espressamente previsto dall’articolo 51, dall’attuazione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I compiti di vigilanza attribuiti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall’articolo 40 saranno svolti a valere sulle risorse umane e finanziare disponibili a legislazione vigente. In particolare, tali attività saranno svolte dal competente Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali di questo Ministero, alla quale spettano, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, funzioni e compiti relativi alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore. Allo stesso modo, la medesima Direzione generale si occuperà dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 42, che riguardano le richieste di informazioni provenienti da autorità nazionali di altri Stati membri, e di cui all’articolo 47, riguardante una relazione da inviare alla Commissione europea circa la situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano. A tal fine, il capitolo di bilancio cui fare riferimento è il 3530, stanziato presso il Centro di responsabilità 6-Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. Quanto alla natura delle sanzioni previste dall’articolo 41, esse presentano carattere di assoluta novità per l’ordinamento italiano: si tratta, infatti, di disposizione introdotta in recepimento dell’articolo 36, paragrafo 3 della direttiva 26/2014, ai sensi del quale occorre prevedere sanzioni “in caso di inosservanza delle disposizioni del diritto nazionale di attuazione della presente direttiva.” Poiché le disposizioni introdotte in attuazione della Direttiva costituiscono un novum per l’ordinamento giuridico italiano, trattandosi di profili della disciplina della materia del diritto d’autore in precedenza non regolamentati, conseguentemente anche le sanzioni previste per la loro inosservanza presentano carattere di novità. La funzione sanzionatoria di cui al richiamato articolo 41 verrà esercitata dal Ministero dei beni e delle attività culturali, e, in particolare, verrà attribuita al medesimo ufficio che eserciterà i compiti di vigilanza di cui all’articolo 40.
Con riferimento all’articolo 41, comma 4, tale norma non introduce nuovi o maggiori oneri, in quanto la disposizione si limita a ribadire l’applicazione, già prevista a diritto vigente dall’art. 1, comma 3, legge 9 gennaio 2008, n. 2, della disciplina in materia di nomina di Commissari Straordinari di Governo anche per la Società Italiana Autori ed Editori. Il potere di scioglimento degli organi ordinari e di conseguente commissariamento della SIAE è insito nello stesso potere di 42
vigilanza, in forza del principio di continuità e indefettibilità della funzione e del servizio pubblico di tutela degli interessi degli autori e editori, interesse pubblico perseguito dalla stessa amministrazione vigilante attraverso l'ente vigilato. Tale potere, come rilevato, trova autonomo fondamento in disposizioni di leggi già vigenti, e non necessita pertanto di ulteriore copertura finanziaria.
La facoltà di segnalazione prevista dall’articolo 44 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le riceve nell’ambito delle competenze che le sono attribuite, al fine del miglior funzionamento del mercato, finalità che già persegue secondo le indicazioni della legge.
L’articolo 46 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica perché determina solamente una nuova destinazione per le somme che eventualmente residueranno dalla liquidazione dell’Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori.
Le modifiche e le innovazioni introdotte dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 49, sono riferite a soggetti privati o alla Società Italiana Autori ed Editori, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.