Finalmente, e ovviamente quando è ormai scaduto il termine ultimo imposto dalla Unione Europea, si vede un disegno di legge per delegare al Governo il recepimento della Direttiva Barnier molto discussa in questi giorni (vedi maggiori dettagli). I principi della delega sono espressi all'interno dell'articolo 14-sexies del disegno di legge A.C. 3540-A "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015" (vedi testo ufficiale sul sito della Camera dei Deputati). Il disegno di legge dovrebbe essere discusso in questi giorni alla Camera.
Per chi non avesse dimestichezza con i meccanismi della legislazione italiana... Attenzione! Non si tratta della legge di recepimento; ma solo delle legge con cui il Parlamento demanda al Governo, stabilendo i principi e criteri entro cui muoversi, l'approvazione di un futuro decreto legislativo in cui recepire concretamente il dettato della Direttiva nonché della legge delega.
Dunque il dibattito non si chiude qui perché poi ci sarà da discutere e lavorare sul decreto legislativo di recepimento, il quale non sappiamo come e quando arriverà.
Intanto però, al fine di massima trasparenza sul tema, riportiamo di seguito il testo dell'art. 14-sexies.
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ART. 14-sexies
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno).
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell’attività svolta nel loro interesse;
b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;
c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana dagli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell’organismo;
e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;
g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
h) prevedere, al fine di ridurre il relativo contenzioso, sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie, con l’obiettivo di definire le eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;
i) riformare l’attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l’efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all’attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un’equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l’uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d’autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d’autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell’obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti internet, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell’obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell’attività svolta;
n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.
Per chi non avesse dimestichezza con i meccanismi della legislazione italiana... Attenzione! Non si tratta della legge di recepimento; ma solo delle legge con cui il Parlamento demanda al Governo, stabilendo i principi e criteri entro cui muoversi, l'approvazione di un futuro decreto legislativo in cui recepire concretamente il dettato della Direttiva nonché della legge delega.
Dunque il dibattito non si chiude qui perché poi ci sarà da discutere e lavorare sul decreto legislativo di recepimento, il quale non sappiamo come e quando arriverà.
Intanto però, al fine di massima trasparenza sul tema, riportiamo di seguito il testo dell'art. 14-sexies.
NOTA: anche di questo si discuterà nella conferenza stampa che si terrà alla Camera dei Deputati martedì 19 aprile alle ore 10 (vedi dettagli).
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(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno).
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell’attività svolta nel loro interesse;
b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;
c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana dagli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell’organismo;
e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;
g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
h) prevedere, al fine di ridurre il relativo contenzioso, sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie, con l’obiettivo di definire le eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;
i) riformare l’attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l’efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all’attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un’equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l’uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d’autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d’autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell’obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti internet, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell’obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell’attività svolta;
n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.
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