Libro | Cap. 5 - Par. 4

La SIAE non è una tassa sull'intrattenimento (ma forse vorrebbe esserlo)[4]
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Nella mia attività di divulgazione e formazione mi trovo spesso a sottolineare che "la SIAE" (intesa genericamente come i pagamenti dovuti in caso di pubblica esecuzione di opere soggette) non è una tassa, ma una somma che si versa come compenso per lo sfruttamento di opere creative tutelate dal diritto d’autore.
E' ovvio che poi, complici le solite e a volte eccessive semplificazioni effettuate nel linguaggio giornalistico e poi amplificate nei vari forum telematici, nell’immaginario comune "pagare la SIAE" è diventato qualcosa di concettualmente più simile a "pagare la TARES". E se ci mettiamo nell’ottica del semplice commerciante, non avvezzo ai meccanismi di retribuzione del diritto d’autore, possiamo anche comprendere come il tutto venga idealmente accorpato in un unico calderone chiamato "cose da pagare", di cui spesso si dà delega al proprio commercialista o consulente contabile pur di non doverci pensare e di non avere preoccupazioni.
Quindi, ripetiamolo una volta per tutte: a livello di principio, assimilare il versamento delle somme dovute alla SIAE per diritti d’autore al versamento di tributi e imposte è assolutamente improprio. Ciò nonostante dobbiamo rilevare che l’equivoco ha un suo fondamento. Innanzitutto si pensi al fatto che la SIAE (ai sensi dell’art. 181 Legge n. 633/1941) "può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti." E infatti, sulla base di specifiche convenzioni, si occupa per esempio della riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, sugli intrattenimenti pubblici, sulle scommesse e sui concorsi pronostici.
Inoltre, gli agenti SIAE hanno la possibilità "in convenzione con l’Agenzia delle Entrate" di effettuare controlli fiscali sulle attività di pubblico spettacolo e sulle associazioni sportive dilettantistiche. La SIAE inoltre si occupava in convenzione con l’Enpals fino alla sua abolizione "dei controlli contributivi per i lavoratori dello spettacolo." Non a caso, per giurisprudenza costante, gli ispettori SIAE (indipendentemente che svolgano la loro attività in via subordinata o volontaria, retribuita o a titolo gratuito) devono essere intesi come pubblici ufficiali, in quanto svolgono specifiche funzioni pubbliche (di carattere amministrativo e tributario), con redazione di verbali e atti certificativi/autoritativi.
Poi si pensi a fenomeni come il cosiddetto equo compenso per copia privata che di fatto si comporta come un’imposta (come abbiamo già evidenziato), dato che viene applicato "alla fonte" dai produttori di supporti di memorizzazione, e quindi fatto pagare indistintamente a chiunque, anche in mancanza di reale utilizzo che tocchi il campo d’azione del diritto d’autore.
Il risultato è che la SIAE viene vista dalla gente comune - forse non a torto - sempre più come l’ennesima gabella da versare onde evitare sanzioni e non tanto come la giusta "retribuzione" per coloro che di lavoro fanno gli autori di opere creative.
A proposito di sanzioni, nel dicembre 2014 è circolata la notizia di una lettera recapitata da alcune sedi Siae a commercianti e titolari di esercizi pubblici nella quale, senza molti mezzi termini, si metteva in guardia sul rischio di sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento. Questo il testo dell’avviso:
Si comunica che la legge 633/ 41 art. 171 prevede la denuncia penale alle autorità di Polizia Giudiziaria in caso di mancata richiesta di autorizzazione alla Siae e dei relativi pagamenti in caso di diffusione o esecuzione musicale in qualsiasi forma. Si invita pertanto a regolarizzare la posizione nei tempi indicati onde evitare seguiti penalmente rilevanti.
Non solo, in alcune versioni meno laconiche della comunicazione si legge anche:
L’installazione di apparecchi sonori (radio, tv, lettori cd, pc, chiavette usb, ecc.) in pubblici esercizi, negozi, magazzini, alberghi, strutture extra alberghiere, ecc., è soggetta al rilascio di una preventiva autorizzazione da parte della SIAE ed alla corresponsione di un canone di abbonamento.
A segnalare la poca opportunità di questo approccio, foriero di disinformazione e inutile allarmismo, è stato il sempre attento Guido Scorza, il quale sottolinea che "la legge sul diritto d’autore si guarda bene dal prevedere che si rischi la galera a non pagare la Siae e che sia necessario 'abbonarsi' alla Siae sol che si possegga un dispositivo utilizzabile per la diffusione di musica in un esercizio commerciale."[5]
Quello che poi è importante mettere in chiaro una volta per tutte è che la SIAE non ha in mano le redini di tutto il diritto d’autore. In altre parole possono esistere opere comunque tutelate da diritto d’autore ma che, per vari motivi, non rientrano nella gestione della SIAE; a queste si aggiungano le opere di cui sono scaduti tutti i diritti d’autore e quindi sono di libero utilizzo. Ecco perché non ha senso insistere con questa equivalenza "SIAE = diritto d’autore" e perché è importante tener sempre presente che in alcuni casi si può fruire di musica senza dover nulla a SIAE.
Questo episodio di certo non aiuta nell’ottica della percezione "distorta" che i non addetti ai lavori hanno della SIAE, e anzi inasprisce i toni. Si poteva certamente evitare o quanto meno fare in altro modo. Non a caso, dopo l’articolo di Scorza, il direttore generale di SIAE Blandini ha mostrato di voler ridimensionare la faccenda, scrivendo alla redazione di Il Fatto Quotidiano e precisando (come compare in calce all’articolo) che si tratta in realtà di un’iniziativa autonoma di alcune sedi locali SIAE e non della dirigenza centrale.
Adducendo questa fragile motivazione, però, egli non ha fatto altro che mostrare un altro dei punti più critici del sistema SIAE: la mancanza di coordinamento tra le varie sedi e la tendenza ad applicare prassi locali a scapito delle norme nazionali (che già di per sé non sono sempre chiare). Un’ulteriore conferma che è necessario ripensare l’intero sistema.[6]

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4. Paragrafo tratto dall'articolo omonimo uscito su MySolutionPost.it nel dicembre 2014 (www.mysolutionpost.it/blogs/it-law/piana/2014/12/siae-tassa-intrattenimento.asp).
5. Si veda l'articolo "Siae, una nuova e minacciosa campagna di sensibilizzazione. E la società editori promette di chiarire", disponibile all'indirizzo www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/06/siae-la-nuova-e-minacciosa-campagna-di-sensibilizzazione/1252995/.
6. Sempre sullo stesso tema, il direttore Blandini ha replicato ad un altro articolo di Guido Scorza "Siae: gravissime irregolarità nei controlli e negli incassi. Intervenga il Ministero", disponibile all'indirizzo www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/20/siae-gravissime-irregolarita-controlli-negli-incassi-intervenga-ministero/1354358/ con questa aspra precisazione: "Guido Scorza sceglie di entrare, ancora una volta, e con il consueto livore, in un’operazione mentale ormai trita e ritrita, quella di paragonare il lavoro della Siae a quello di un esattore fiscale, di un applicatore di contravvenzioni, del meccanico e stolto richiedente di “un fiorino!”, dimentico che la missione della Siae è quella di dare la massima tutela economica consentita dall’ordinamento ad un particolare tipo di lavoratore che è l’autore, ed ogni parallelo con una bieca esattoria di tipo fiscale – è noto ormai anche ai meno avveduti – è soltanto un errore concettuale che da parte di molti detrattori viene sempre più raramente, e sempre in malo modo, esibito".

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