Libro | Cap. 4 - Par. 5

Il delicato tema dell'equo compenso per copia privata
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Uno dei temi più discussi tra quelli che coinvolgono SIAE è quello del cosiddetto "equo compenso per copia privata". Varie "leggende" circolano su questo tema, quindi è opportuno fare qualche precisazione.
Si tratta di una somma che viene prelevata alla fonte sul prezzo di dispositivi e supporti atti alla memorizzazione di file: CD e DVD vergini, hard disk, pennette USB, memorie flash etc. L’idea di fondo è che, statisticamente, questi supporti siano utilizzati per lo più per realizzare copie private di opere protette dal diritto d’autore; e dunque la legge prevede che a priori, quindi al di là dell’effettivo utilizzo che ne venga fatto, una percentuale del prezzo debba essere versata alla SIAE dai produttori. SIAE poi si preoccuperà di ripartire questi proventi secondo i suoi (non sempre chiari) criteri.
La definizione fornita da SIAE sul suo sito Internet "addolcisce un po’ la pillola", cercando di porre maggiormente l’accento sulle motivazioni che hanno portato i legislatori alla scelta di questa soluzione:
La Copia Privata è il compenso che si applica, tramite una royalty sui supporti vergini fonografici o audiovisivi in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d’autore. In questo modo ognuno può effettuare una copia con grande risparmio rispetto all’acquisto di un altro originale oltre a quello di cui si è già in possesso. Prima dell’introduzione della copia privata, non era possibile registrare copie di opere tutelate.
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Bisogna in effetti tener presente che quella dell’equo compenso è una soluzione adottata (pur con modalità e proporzioni diverse) in buona parte dei paesi dell’Unione Europea (23 paesi sui 28 totali) e in molti tra i principali paesi industrializzati (come ad esempio Australia, Canada, USA).
In Italia questo istituto è stato originariamente disciplinato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 93, in materia di "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro". Nel tempo ha subito numerose modifiche e tra le più importanti citiamo il recepimento della Direttiva europea 29/2001/CE. Il suo ammontare è stabilito, ai sensi della Legge 633/1941 con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali.
In particolare, il contributo è dato da una parte del prezzo finale del prodotto per quanto riguarda gli apparecchi destinati solamente alla registrazione, mentre per gli apparecchi a più funzioni viene calcolato sul prezzo di un prodotto monofunzionale equivalente. Il contributo è applicato anche a supporti di registrazione analogici e digitali come CD-R, DVD-R, hard disk, chiavette USB e schede di memoria; in tal caso esso viene calcolato in base alla capacità del supporto. Con il Decreto ministeriale 30 dicembre 2009, in materia di determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono state riviste le tabelle dei contributi per la copia privata, estendendole anche a chiavette USB, schede di memoria e altre categorie non contemplate in precedenza. Successivamente, con il Decreto ministeriale 20 giugno 2014, in materia di determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633.", vi è stato un’ulteriore rialzo del contributo per la copia privata, tanto da spingere molti produttori, come Samsung e Apple, ad alzare i prezzi per compensare le nuove tariffe[11].
Vi sono casi (ovviamente eccezionali) in cui è possibile richiedere a SIAE un’esenzione dal versamento di questo contributo, come ad esempio: supporti Vergini (cd-r e dvd-r) destinati al settore medicale; Consolle di videogiochi con hard disk interno; apparecchi di registrazione e supporti vergini spediti verso altri paesi dell’Unione Europea o esportati verso paesi terzi; supporti vergini di fatto inidonei alla "copia privata"; supporti vergini acquistati da imprese di duplicazione (fonte: sito SIAE).
Infine casi in cui è possibile invece chiedere il rimborso di quanto già versato a titolo di compenso per copia privata, come ad esempio: prodotti spediti verso altri paesi dell’unione europea o esportati verso paesi terzi; supporti vergini ceduti a imprese di duplicazione; prodotti acquistati da soggetti diversi da persone fisiche per l’archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni propri (fonte: sito SIAE).
Il tema dell’equo compenso genera vari equivoci tra cui principalmente quello che si tratti di una "tassa". Bisogna dire che, se formalmente si tratta di un compenso a titolo di diritti d’autore, di fatto si comporta come un’imposta, ovvero come una somma che viene prelevata alla fonte e in modo asettico su un certo tipo di prodotti. Senza dubbio le somme raccolte con questo sistema sono cospicue (si parla di un ordine di grandezza di più di cento milioni di euro annui, secondo le stime degli ultimi anni) e dunque necessariamente diventa un nodo che genera discussioni spesso molto aspre nei toni.
Nel marzo 2015 una sentenza della Corte di Giustizia UE si è occupata del tema in occasione di una causa tra Copydan Bandkopi e Nokia Danmark (causa C-463/12), ribadendo il principio secondo cui i soggetti diversi dalle persone fisiche abbiano diritto, a certe condizioni, al rimborso di quanto versato a titolo di equo compenso sul prezzo dei dispositivi. Questo perché aziende e professionisti (pensiamo ad esempio ai fotografi, agli architetti, alle aziende di produzione multimediale, che hanno bisogno di moltissimo spazio storage) verosimilmente utilizzano i supporti di memorizzazione non per fare copie private di opere dell’ingegno bensì per archiviare i contenuti che producono a causa della loro attività.[12]

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11. Paragrafo liberamente tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Equo_compenso_in_Italia.
12. Per un approfondimento si legga il testo della sentenza (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162691&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=166532%29).

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