Libro | Cap. 1 - Par. 6

Organizzazione interna dell’ente [torna all'indice del libro]


Cerchiamo ora di conoscere meglio l’organizzazione interna dell’ente sulla base dello statuto più recente alla data di scrittura del libro, cioè quello approvato nel 2012.[9]
Gli organi della società sono l’Assemblea, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Collegio dei revisori, le cui specifiche funzioni sono ovviamente descritte all’interno dello Statuto. L’organizzazione interna è coordinata dal Direttore Generale, che esercita i poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del personale dirigente e non dirigente della Società.[10]

a) L’Assemblea

L’Assemblea, che in ogni ente associativo rappresenta l’organo decisionale più importante, è disciplinata dall’articolo 9. Essa “si riunisce su convocazione del Consiglio di gestione quando: (i) si deve procedere alla nomina del Consiglio di sorveglianza; (ii) il Consiglio di gestione lo ritenga necessario; (iii) ne sia fatta richiesta da almeno un ventesimo degli Associati che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi; o (iv) ne sia fatta richiesta da un numero di Associati che rappresentino almeno un ventesimo dei diritti di autore distribuiti dalla Società nel corso dell’esercizio precedente.”

b) Il Consiglio di sorveglianza

Il Consiglio di sorveglianza è regolamentato dall’articolo 12 ed “è formato da un numero variabile di componenti compreso tra un minimo di trentadue ad un massimo di quarantadue. I componenti del Consiglio di sorveglianza durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta. [...] I primi trentadue componenti sono nominati dall’Assemblea degli Associati in modo da assicurare: (i) che la rappresentanza di autori, da un lato, e di editori, produttori, concessionari e cessionari, dall’altro lato, sia paritaria (e quindi metà rappresentanti degli autori e metà rappresentanti degli editori, produttori, concessionari e cessionari) e, al contempo, (ii) che siano rappresentati, sempre che nella sezione interessata vi siano Associati aventi diritto al voto: almeno un autore e un editore della sezione Musica; almeno un autore e un produttore o concessionario della sezione Cinema; almeno un autore e un editore, concessionario o cessionario della sezione DOR; almeno un autore e un editore della sezione Lirica; almeno un autore e un editore della sezione OLAF.”[11]

c) Il Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione è regolamentato dall’articolo 16 ed è composto “è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio di sorveglianza. Possono essere componenti il Consiglio di gestione Associati e non associati. [...]I candidati alla carica di componenti il Consiglio di gestione devono, inoltre, essere scelti tra esperti in discipline giuridiche, economiche, aziendalistiche ovvero esperti nella materia oggetto dell’attività della Società. I componenti il Consiglio di gestione non svolgono alcuna attività in attuale o potenziale conflitto di interessi con quelle della Società e non dirigono o gestiscono strutture professionali o commerciali interessate ad avere rapporti con la Società, diversi da quelli di associazione o di mandato per la gestione del proprio diritto di autore. I componenti il Consiglio di gestione, ivi incluso il suo Presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta.”

d) Il Collegio dei revisori

Secondo l’articolo 20, il Collegio dei revisori “è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, e uno supplente sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze. I restanti due componenti effettivi e l’altro componente supplente sono nominati con deliberazione del Consiglio di sorveglianza.”
Le sue funzioni sono: vigilare sull’osservanza della legge italiana e dello statuto dell’ente; vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della SIAE e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esercitare i poteri di cui all’art. 2403-bis del codice civile; assistere alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di gestione.

e) Il Direttore generale

L’articolo 22 si occupa invece della figura del Direttore generale. Egli “è nominato e revocato dal Consiglio di gestione tra soggetti con comprovata esperienza di amministrazione e gestione. Il Consiglio di gestione stabilisce all’atto della nomina la natura, la durata e il contenuto del rapporto che lega il Direttore generale alla Società. La durata del rapporto può essere indeterminata o determinata; in questo secondo caso non può eccedere i cinque anni.”
Le sue funzioni sono: provvedere all’amministrazione ordinaria della Società e al coordinamento dell’attività degli uffici, che dirige; provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza; svolgere le funzioni di segretario del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza; esercitare i poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del personale dirigente e non dirigente della Società; predisporre e presentare al Consiglio di gestione uno schema di bilancio di previsione e uno schema di rendiconto consuntivo della gestione.

f) Sedi e rete di uffici territoriali

Oltre alla sede centrale e dirigenziale di Roma (in Viale della Letteratura), gli uffici SIAE si distribuiscono sul territorio nazionale sotto forma di sedi, filiali e uffici mandatari. Le sedi sono uffici con maggiori competenze e sono dislocati nei principali capoluoghi di regione; le filiali sono distaccamenti delle sedi regionali e ad esse rispondono direttamente; gli uffici mandatari sono invece uffici gestiti non necessariamente da personale dipendente di SIAE.
Di seguito presentiamo l’elenco delle sedi regionali SIAE e delle filiali da esse dipendenti.[12]
– Sede di Torino (competente per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria); ad essa fanno capo le filiali di Torino, Aosta e Genova. 
– Sede di Milano (competente per la Lombardia); ad essa fanno capo le filiali di Milano e Brescia. 
– Sede di Venezia (competente per il Veneto, il Trentino- Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia); ad essa fanno capo le filiali di Venezia, Padova, Verona, Trento, Bolzano, Trieste, Udine. 
– Sede di Bologna (competente per l’Emilia Romagna e le Marche); ad essa fanno capo le filiali di Bologna, Modena, Parma, Rimini, Ancona. 
– Sede di Firenze (competente per la Toscana); ad essa fanno capo le filiale di Firenze. 
– Sede di Roma (competente per il Lazio, l’Umbria e l’Abruzzo); ad essa fanno capo le filiali di Roma, Perugia e Pescara. 
– Sede di Napoli (competente per la Campania, il Molise e la Calabria); ad essa fanno capo le filiali di Napoli e Catanzaro. 
– Sede di Bari (competente per la Puglia e la Basilicata); ad essa fanno capo le filiali di Bari e Lecce. 
– Sede di Palermo (competente per la Sicilia); ad essa fanno capo le filiali di Palermo e Catania.
– Sede di Cagliari (competente per la Sardegna); ad essa fanno capo le filiali di Cagliari e Sassari.
In tutti gli altri capoluoghi di provincia in cui non c’è una filiale, si trovano semplici uffici mandatari. I soggetti mandatari, cioè i responsabili di questi uffici “minori”, sono spesso soggetti indipendenti (liberi professionisti o piccole imprese) che hanno ricevuto un mandato da parte di SIAE per occuparsi a livello provinciale e locale delle pratiche più comuni.
Come precisato dal sito Siae.it, “Previa sottoscrizione di specifico contratto di mandato, nell’ambito del territorio assegnato e con autonomia di mezzi ed organizzativa, il mandatario svolge attività di sportello per la clientela e l’utenza Siae, nonché di vigilanza e controllo nei settori dello spettacolo, dell’intrattenimento ed in altri oggetto di attività che la Siae svolge in regime di convenzione per conto di Enti pubblici e privati. La remunerazione, onnicomprensiva delle spese sostenute per l’esercizio del mandato, è costituita da provvigioni sugli incassi e da compensi per gli altri servizi conferiti dalla Siae.”[13]

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9. Lo statuto è disponibile sul sito della SIAE alla pagina http://www.siae.it/ Siae.asp?link_page=siae_statuto.htm.
10. Paragrafo tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/ Società_Italiana_degli_Autori_ed_Editori.
11. Per il significato degli acronimi DOR e OLAF si rimanda ai capitoli successivi.
12. Fonte: www.siae.it.
13. www.siae.it/ OSM_Mandatari.asp?link_page=OSM_Mandatari_Main.htm.

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