giovedì 26 febbraio 2015

SIAE: una storia di clientele, spreco e inefficienza. Una panoramica dei problemi dell'ente

Segnaliamo un interessante articolo pubblicato sul sito Lettera43 e firmato da Guido Mariani in cui si mettono in luce tutti i lati oscuri e le criticità della collecting society italiana.
"Dai guai dell'ex presidente Paoli alle accuse al direttore Blandini. Tutte le grane dell'ente per i diritti d'autore. Che ci costa 179 milioni di euro l'anno."

La presunta evasione fiscale di Gino Paoli non è esattamente un “granello di sabbia” e il cantautore ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza della Siae.
L'artista aveva assunto l'incarico il 17 maggio 2013 dichiarando guerra alla pirateria che, aveva detto, «continua a depredare gli autori e gli editori dei contenuti creativi, con gravi conseguenze economiche, sociali, culturali».
Secondo la Finanza però ha nascosto al... [continua a leggere su Lettera43].

domenica 22 febbraio 2015

L'ordinanza del caso Soundreef vs SIAE (settembre 2014)

Ad ottobre dell'anno scorso è circolata la notizia di una ordinanza che sostanzialmente riconosceva la legittimità dell'operato di Soundreef, società di gestione collettiva dei diritti d'autore fondata in Regno Unito da imprenditori italiana che, operando principalmente attraverso Internet, agisce di fatto anche sul territorio italiano. Secondo il Tribunale di Milano l'attività di questo nuovo soggetto non è in violazione dell'art. 180 legge 633/1941, norma che riserva questa attività in esclusiva alla SIAE (e che quindi sorregge quello che comunemente è chiamato "monopolio SIAE).
L'ordinanza è stata salutata (anche sui media generalisti) come un primo passo verso il superamento del cosiddetto monopolio SIAE. Molti hanno letto i vari articoli usciti in quei giorni, ma pochi hanno letto il testo dell'ordinanza, che è davvero ben scritta (la firma è del Giudice Marina Tavassi, solitamente molto oculata su questi temi). Di seguito riportiamo l'estratto più interessante e successivamente il PDF integrale del provvedimento.

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Estratto dell'ordinanza
[...] Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall'art. 180 L.aut. Nel sembra infatti potersi affermare che la musica, per lo più, se non esclusivamente, inglese, statunitense o comunque di autori ed interpreti stranieri, gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba essere obbligatoriamente affidata all'intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza.
L'art. 180 L. aut. , infatti, proprio in quanto stabilisce simili limiti, non può che essere considerato norma di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione. Un'interpretazione estensiva della medesima norma, diretta ad estenderne la portata al di fuori dell'espressa previsione letterale non sarebbe legittima. Né tale norma può essere estrapolata dal contesto normativo in cui è inserita, ovvero nella legge sul diritto d'autore nazionale, dovendosi rilevare che il successivo art. 185 della stessa legge limita l'applicazione dell'intero complesso di norme alle opere di autori italiani, recitando: “Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189” (che qui non rilevano). E' poi previsto al secondo comma che “si applica ugualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per prima volta in Italia” (e non è questo il caso), potendo essere applicata (terzo comma) “ad opere di autori stranieri, fuori dalle condizione di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistono le condizioni previste negli articoli seguenti”. Ricorre quindi l'ipotesi di cui all'art. 186 il quale prevede che “Le convenzioni internazionali per la protezione
delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri”, dovendosi quindi fare riferimento alla Convenzione di Berna. Tale Convenzione, all'art. 5, richiama la legge nazionale non con un rinvio generico ed omnicomprensivo come vorrebbe la difesa di Piccinelli e di Ros&Ros, ma solo prevedendo che “gli autori godono ... dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali” (par.1); il par. 2 della medesima norma prevede che il godimento e l'esercizio di questi diritti non siano sottoposti ad alcuna formalità e il par. 3 ribadisce che l'autore allorché non appartenga al paese d'origine dell'opera per la quale è protetto dalla Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
Il complesso della normativa, quindi, si preoccupa chiaramente di tutelare gli autori, i loro diritti, la loro posizione attiva, non certo imponendo loro vincoli o limitazioni ed anzi espressamente escludendolo (par. 2 sopra richiamato).
Ulteriori conferme - salvi diversi approfondimenti in sede di merito - sembrano potersi trarre dallo Statuto della SIAE (DM 4.6.2001). Lo Statuto all'art. 2 indica che sono “associati” le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti in quanto autori. Per le persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. titolari di diritti d'autore la disposizione prevede che la loro situazione sia parificata a quella degli autori italiani ove i soggetti stranieri titolari di diritti facciano espressa domanda di associazione alla SIAE (comma 1), oppure conferiscano mandato alla SIAE (comma 2). Sembra quindi che ammissibile anche l'ipotesi in cui detti autori non intendano conferire mandato alla SIAE (in ogni caso non è sancito alcun obbligo in tal senso a loro carico), ma si affidino - secondo quanto sostiene la difesa di Soundreef - ad altri soggetti intermediari.
Non sembra quindi potersi affermare che per gli autori stranieri sussista un obbligo di rispetto della riserva di legge prevista dal combinato disposto degli artt. 180 e 185 L. aut. per gli autori italiani, e quindi che, ove intendano affidare a terzi la gestione dei loro diritti, si debbano obbligatoriamente rivolgere alla SIAE.
Specularmente - ancorché il punto sia da approfondire in sede di giudizio di merito - non vi è alcun obbligo di rivolgersi a società di gestione che operino in Italia per quanto riguarda i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore e/o i diritti connessi di produttore.
Quanto alle collecting society non può dirsi che ricorra un obbligo per le stesse di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la collecting society locale. Quest'ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo. [continua...]



martedì 17 febbraio 2015

La SIAE limita la promozione della musica; urge una riforma. Ennesima interrogazione parlamentare

Alcuni parlamentari (come i deputati Giampiero Giulietti ed Emanuele Lodolini), attraverso una formale interrogazione parlamentare, hanno invitato il Governo "a prendere i dovuti provvedimenti affinché l’attuale regolamentazione della Siae non costituisca più un limite alla promozione della cultura e della sensibilità musicale e per fare in modo che vengano escluse dall’obbligo del pagamento dei diritti SIAE le esecuzioni di musica classica con esplicite finalità di promozione culturale e senza scopo di lucro".

Riportiamo di seguito l'intero estratto dell'interrogazione che è stato diffuso in questi giorni.

“La Siae è regolamentata da un quadro normativo che risale ad un contesto storico lontanissimo, inadeguato ad interpretare i modelli sviluppatisi a seguito dell’avvento del digitale. Inoltre la Siae opera in regime di esclusività e monopolio, a differenza di quanto accade in Europa dove si è affermato un modello liberalizzato; il nostro Paese deve ancora recepire le direttive europee volte a liberalizzare il mercato del diritto d’autore ed in particolare la recente direttiva UE del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e deidiritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno. In attesa del necessario adeguamento della normativa italiana a quella europea, occorre, tuttavia,intervenire subito per eliminare alcune storture e alcuni ingiustificati balzelli che ostano la libera fruizione di operemusicali nell’interesse della collettività. Innanzitutto si rende necessario un esplicito chiarimento in merito al libero utilizzodelle opere di pubblico dominio al fine di evitare vessazioni e di stimolare la realizzazione di attività volte alla sola promozionedella musica e alla formazione di giovani artisti così come si rende necessaria la previsione di un’esplicita esenzione dal pagamentodei diritti d’autore per le attività musicali svolte senza fini di lucro da associazioni di volontariato e di promozione sociale e permanifestazioni con finalità di promozione culturale musicale svolte anche da enti pubblici”.

L'on. Giulietti, promotore dell'iniziativa, ha inoltre aggiunto: “Con questa interrogazione si invita il Governo a prendere i dovuti provvedimenti affinché l’attuale regolamentazione della Siae non costituisca più un limite alla promozione della cultura e della sensibilità musicale e per fare in modo che vengano escluse dall’obbligo del pagamento dei diritti SIAE le esecuzioni di musica classica con esplicite finalitàdi promozione culturale e senza scopo di lucro”.

Ho ricevuto dei soldi dalla SIAE, ma non ho capito bene perché

Devo dirvi una cosa ma non so come dirvela. Va be', sarò diretto e crudo. E' successo che... la SIAE mi ha dato dei soldi. Ebbene sì. Vi chiederete sconvolti: “ma come è possibile!?”; o penserete: “Proprio tu!”. Calma e gesso; adesso vi spiego il pregresso e capirete.

Innanzitutto tengo a sottolineare solennemente che non ho mai dato mandato a SIAE di gestire i miei diritti d'autore né tanto meno mi sono iscritto all'ente come autore. Ciò nonostante nei mesi scorsi (come avevo già spiegato in altro post) avevo scoperto che uno dei miei libri risultava tra le opere per cui SIAE, sulla base di una convenzione con le principali case editrici, aveva raccolto i diritti di reprografia (cioè le riproduzioni a fotocopia, ciclostile e simili): si tratta del mio best seller “Creative Commons: manuale operativo”, ma solo nella... [continua su Apogeonline.com]

Articolo uscito su Apogeonline.com il 13 febbraio 2015. Vai a fonte originaria.



Ecco il bollettino con il resoconto del credito a mio favore.




martedì 10 febbraio 2015

SIAE: ma quanto ci costi? Una panoramica delle inefficienze (con tanto di numeri)

Articolo tratto dalla pagina del sito Wikispesa.it dedicata alla SIAE. L'ottimo sito è curato dall'Istituto Bruno Leoni ed è interamente rilasciato con licenza Creative Commons by-sa. Vedi fonte originaria.

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Costi

A differenza di quanto avviene nella maggior parte dei paesi europei, in Italia la gestione collettiva dei diritti d’autore è affidata in via esclusiva a un ente pubblico, la Siae, cui è quindi riconosciuto un monopolio legale.
La minor efficienza della Siae rispetto agli organismi esteri equivalenti costa agli autori, ai discografici e ai fruitori di opere musicali protette complessivamente circa 13,5 milioni di euro annui. I bassi tassi di efficienza della SIAE si ripercuotono negativamente sull’industria culturale italiana e sulla capacità di diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione.
Il monopolio legale risulta, pertanto, anacronistico, lesivo della concorrenza, quindi costoso sia per gli autori, sia per i consumatori.
Sui consumatori grava inoltre una forma di tassazione preventiva imposta dalla SIAE, che acquisisce un compenso (denominato equo compenso) sui dispositivi di memorizzazione venduti in Italia (pellicole fotografiche, musicassette, VHS, CD, DVD, HD DVD, Blu ray, masterizzatori, hard disk, pendrive, schede di memoria, personal computer, decoder, lettori MP3, telefoni cellulari, ecc.) che si basa sull'assunto a priori che su questi dispositivi l'acquirente registrerà una copia privata di materiale protetto dai diritti d'autore.
L'ammontare complessivo degli introiti da equo compenso viene stimato, da Confindustria e Assinform, in 300.000.000 euro all'anno.

Mercato europeo

La conservazione del regime di esclusiva in capo alla SIAE ha impedito per molto tempo la creazione in Italia di soluzioni più efficienti di tutela e gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Il principio dell'esclusiva nell'intermediazione è stato attenuato dall'introduzione delle norme comunitarie: permane il divieto di costituire nuove organizzazioni di intermediazione, ma l'autore, oltre la soluzione di autotutelare il proprio diritto, può scegliere di iscriversi ad associazioni di autori degli altri 26 paesi dell'Unione.
E' proprio il confronto con i modelli stranieri a rilevare l'inefficienza di quello italiano.
Lo UK è il benchmark europeo nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore e l'analisi comparativa risulta rilevante specialmente nei settori della musica, dell’editoria e delle arti figurative per la maggiore disponibilità di dati e in quanto si tratta del mercato più prospero.
Nel 2008 la SIAE ha registrato in questo comparto incassi per 474,7 milioni di euro dall’area Musica, cui si sommano i 9,64 milioni introitati dall’area Lirica.
Nel Regno Unito, il soggetto che più si avvicina alla Siae per numeri e servizi offerti, nel settore della musica, è la PRS for Music, così denominato a seguito dell’alleanza stipulata nel 1997 tra la Performing Right Society e la MCPS (Mechanical Copyright-Protection Society). La PRS for Music conta circa 60 mila iscritti (tra cui 52 mila autori di canzoni e loro eredi) e nel 2008, attraverso le 350 mila licenze concesse ai fruitori di prodotti musicali, ha raccolto 608,2 milioni di sterline. Utilizzando il tasso di cambio di fine 2008, significa che la PRS for Music ha incassato nel 2008 620,6 milioni di euro. Il dato saliente per rilevare l’efficienza dell’intermediatore, è il rapporto tra i ricavi e i costi operativi: la società inglese presenta un ratio mediamente pari al 12%, contro il 14,8% registrato dalla Siae nel 2008, che sostenne nel medesimo esercizio costi operativi per 71,76 milioni di euro. Con un tasso pari quello della PRS for Music, 13,5 milioni di euro in più si sarebbero tradotti in risparmio per i consumatori italiani di musica, ovvero in maggiori compensi per gli autori.
Se il benchmark britannico evidenzia l’inefficienza del monopolio pubblico, la Siae risulta inefficiente anche se si restringe il campo di indagine ai monopoli legali o di fatto costituiti con il rilascio di una singola autorizzazione.
Nel caso della Svizzera è stato adottato un modello simile a quello italiano: la Suisa raccoglie, infatti, i proventi dai diritti d’autore nel mercato musicale in regime di esclusiva per tutti i 26000 iscritti e la legge svizzera prevede che “di norma, è accordata l’autorizzazione alla gestione collettiva dei diritti d’autore a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini” (art. 42, legge federale sui diritti d’autore e sui diritti di protezione affini), l'atto autorizzatorio ha durata quinquennale e può esser rinnovato alla scadenza per altri cinque anni. Nel 2008 la Suisa ha raccolto 152,2 milioni di franchi svizzeri (102,5 milioni di euro, considerando il tasso di cambio di fine 2008), distribuendone 112,9 (cui vanno aggiunti 6,4 milioni di franchi svizzeri per un fondo assicurativo per gli artisti e 2,2 milioni per la fondazione SUISA for music) e sostenendo costi per un ammontare pari al 13,9% degli introiti, al di sotto della miglior performance della Siae registrata nel settore musica, pari al 14,8%. Se il monopolista pubblico italiano fosse efficiente quanto l’analoga svizzera, sarebbe possibile un risparmio stimato di 4,4 milioni di euro, a favore dell’industria musicale italiana e dei consumatori, che vengono invece trattenuti dalle sezioni Musica e Lirica della Siae.
Se quindi il regime di libera concorrenza sembra condurre ad una maggiore efficienza nella gestione collettiva dei diritti d’autore, il sistema italiano risulta caratterizzato da problemi strutturali interni all'origine dell'inefficienza anche nel raffronto con i risultati ottenuti da analoghe CCS operanti anch’esse in regime di monopolio legale.

Problemi strutturali

Tra i fattori che più impediscono una maggiore efficienza vi è l'organizzazione del personale.
Nel bilancio del 2008, la Siae prendeva atto della necessità di contenere le spese di gestione, dopo anni di aumento delle risorse umane impiegate nell’ente stabilendo il blocco di nuove assunzioni con l'obiettivo, dopo molti anni di crescita ininterrotta del costo del personale (derivante essenzialmente da automatismi contrattuali ed adeguamenti inflattivi), di ottenere un concreto contenimento di tale spesa. Nello stesso bilancio si riscontra però la discontinuità tra i propositi e i fatti in quanto il costo del personale, che aveva raggiunto nel 2007 quota 91,2 milioni di euro, nel 2008 ha subito un ulteriore aumento, pari a 4,7 milioni di euro (+5,1%), solo in parte (2,1 milioni di euro) giustificabile con la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro. Ancor più forte, in termini percentuali, risultava l’aumento dei costi per gli organi sociali, cresciuti da 2,1 a 2,7 milioni di euro (+28,5%) nell’arco di dodici mesi.
La gravità della situazione è stata rimarcata anche nel corso dell’assemblea tenutasi nell’estate del 2009, in occasione dell’approvazione del bilancio e dell’elezione del nuovo presidente, circostanza nella quale buona parte dei soci hanno preferito abbandonare la riunione per protesta.
Oltre alla spesa per il personale, il bilancio 2010 rilevava un'ulteriore criticità: l'esercizio ha portato a un risultato operativo negativo per 27,2 milioni di euro, spiegato da Direttore Generale Baldini subentrato successivamente con il commissariamento dell'ente: «Il deficit di bilancio di Siae è in buona parte determinato dal Fondo pensioni, un fondo integrativo chiuso nel 1978 ma che pesa ancora fortemente nel bilancio della società». La Società autori ed editori è stata infatti per anni costretta a tappare i buchi di un fondo strutturalmente in perdita che aveva investito il suo patrimonio in immobili, versando negli anni oltre130 milioni.
Nel 2010, prima del commissariamento, la situazione ha raggiunto il paradosso: i ricavi da locazione sono stati pari a 2,3 milioni mentre per gestire gli immobili sono stati impiegati 3,3 milioni, con un rendimento del -1 per cento. «In quel periodo - chiosa il direttore generale - ci sono state spese ai limiti del surreale, come i circa 300mila euro usati per interventi di idraulica. Abbiamo stimato che fino alla chiusura del Fondo, prevista nel 2059, Siae avrebbe dovuto sopportare oneri per circa 194 milioni».
La gestione commissariale avviata nel 2011 ha permesso un riordino finanziario dell'ente tramite razionalizzazioni nell'organizzazione del personale e tramite un'operazione per sanare l'anomalia di un patrimonio del fondo tutto concentrato sul mattone. Sono stati così creati due fondi immobiliari, chiamati "Aida" e "Norma", gestiti dalla sgr Sorgente nei quali Siae ha posto due immobili per un valore di 91,5 milioni di euro, mentre il Fondo pensioni ha impiegato cinque immobili per un valore di 58,8 milioni, con il fine di gestire le proprietà e produrre plusvalenze entro il 2012.
Effettivamente la Siae ha approvato lo schema di bilancio 2012 chiuso con un avanzo di gestione di18,6 milioni di euro. Sono state ridotte le provvigioni relative al settore dell'emittenza dello 0,5% per l'esercizio 2013. Durante la gestione commissariale il peso a carico degli associati è dunque sceso dal 21% medio a meno del 17%, nonostante il significativo calo degli incassi. Parte dell'avanzo di gestione 2012 è stato destinato a riserva che potrà essere utilizzata dai nuovi organi per l'ulteriore riduzione delle provvigioni della società.

L' equo compenso "salva-bilancio"

Dal 2010 la Siae ha potuto inoltre fare affidamento a nuove entrate per un ammontare sufficientemente elevato da compensare gli effetti della crisi e i riflessi contabili delle inefficienze. L'ente ha infatti ricevuto un soccorso dall’aumento dei compensi per copia privata previsto dal decreto ministeriale 30 dicembre 2009, adottato in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
La prima disposizione molto discussa è stata è stata la determinazione del rapporto di proporzionalità tra il compenso e l’estensione della memoria del supporto di dispositivi elettronici. La principale critica sollevata muove dal riconoscimento che, sin dall’origine dell’informatica, una delle principali frontiere del progresso tecnologico è stata l’aumento della capacità di memoria contenibile in supporti di dimensioni sempre più ridotte. La crescita esponenziale della memoria infatti consente ed è il presupposto per la fruizione di prodotti multimediali di qualità via via migliore.
Stabilendo un compenso proporzionato alla memoria, la conseguenza è da un lato l'aumento dell’incidenza del corrispettivo sul prezzo finale, dall’altro un freno allo sviluppo e alla diffusione di supporti sempre più capienti e quindi di prodotti multimediali più elaborati e di qualità superiore che necessitano di memorie più estese.
Ha suscitato inoltre molte critiche l’estensione dell’ambito oggettivo delle norme sull’imposizione del corrispettivo, che è diventato inclusivo degli apparecchi, anche polifunzionali, idonei alla registrazione analogica o digitale, audio o video e i masterizzatori di supporti.